Cassazione Civile, Ordinanza n. 18077/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il rilievo officioso di difetto di legittimazione attiva del contribuente, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato che l'originario ricorso per ottemperanza non poteva essere proposto. Ha inoltre compensato le spese della fase di merito e condannato l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto alla commissione tributaria regionale l'ottemperanza di una sentenza di primo grado che aveva condannato l'Ufficio al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario. La CTR aveva accolto il ricorso e ordinato all'Amministrazione di pagare entro quindici giorni. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un solo motivo, la violazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 156 del 2015 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza da ottemperare non era passata in giudicato, che prima dell'ottemperanza sarebbe stata necessaria la costituzione in mora e che, in ogni caso, la nuova disciplina dell'ottemperanza tributaria non sarebbe applicabile alla fattispecie. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio che il ricorso originario per ottemperanza era inammissibile perché la legittimazione ad agire per l'esecuzione del capo sulle spese spettava non al contribuente, ma al difensore destinatario della distrazione ex art. 93 c.p.c.
Norme richiamate
Il provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore attribuisce a quest'ultimo un rapporto autonomo con la parte soccombente e rende il difensore l'unico legittimato a chiedere l'esecuzione del capo sulle spese finché la distrazione non sia revocata.
artt. 69 e 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere che la disciplina dell'ottemperanza tributaria e la possibilità di eseguire la sentenza non sarebbero state correttamente applicate dal giudice di merito.
art. 12, comma 2, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
È invocato per affermare la persistente applicazione della previgente disciplina alle sentenze anteriori all'entrata in vigore del relativo decreto attuativo.
È denunciato per asserito vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella decisione della CTR.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
È la base per l'annullamento senza rinvio quando il rilievo officioso elimina in radice la possibilità di prosecuzione dell'azione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso, fondato su nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
Massime di principio
- Nel caso di spese di lite distratte al difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il credito per le spese distratte appartiene autonomamente al difensore nei confronti della parte soccombente; la parte assistita non è legittimata ad agire in via esecutiva o di ottemperanza per quelle somme finché non intervenga la revoca della distrazione.
- La legittimazione ad agire per l'ottemperanza di un capo di sentenza che dispone il pagamento delle spese distratte spetta al difensore distrattario e non alla parte vittoriosa, poiché l'azione di ottemperanza mira a rendere effettivo il comando giudiziale in favore del titolare del credito azionato.
- Il difetto di legittimazione ad agire può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; quando esso emerge in cassazione e impedisce in radice la prosecuzione del processo, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c.
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