Cassazione Civile, Ordinanza n. 27042/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., in conseguenza della rinuncia dei ricorrenti. Non ha esaminato i tre motivi di ricorso né il merito della controversia. Non ha provveduto sulle spese del grado, poiché la resistente era rimasta intimata.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia originava da un decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 29 giugno 2016, revocava il decreto e condannava in solido i due opponenti al pagamento di euro 17.427,65, oltre interessi legali dalla domanda; respingeva inoltre la domanda riconvenzionale risarcitoria e compensava integralmente le spese. In appello, la Corte d'appello di Lecce riformava parzialmente la decisione, rideterminando il capitale dovuto in euro 12.820,46, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e compensava le spese. I debitori proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi contro la sentenza d'appello. Il testo non specifica il contenuto dei motivi. Con atto del 15 settembre 2026, i ricorrenti rinunciavano al ricorso, dichiarando di non avervi più interesse.
Norme richiamate
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio.
La Corte dichiara estinto il giudizio a seguito della rinuncia al ricorso, applicando l'art. 391 c.p.c.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando determina il venir meno dell'interesse dei ricorrenti alla prosecuzione, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- Quando la parte resistente è rimasta intimata, le spese del giudizio di cassazione non sono regolate.
Come è indicizzato
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