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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12220/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Elisa Ferrero, in qualità di amministratrice delegata di Autoclima S.p.A., era stata condannata per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 per aver, nelle dichiarazioni fiscali relative al 2013, indicato elementi passivi fittizi usufruendo di tre fatture emesse da Proflexi Services Ltd. per sponsorizzazioni ritenute inesistenti (imponibile complessivo €200.000, IVA €42.000). In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) vizio di motivazione perché le fatture sarebbero riferite a prestazioni reali (una pagata, due stornate) e mancherebbe il dolo specifico di evasione, con l'ulteriore osservazione che la ricorrente non aveva sottoscritto la dichiarazione contestata; (2) vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. n. 74/2000, sostenendo che l'accertamento con adesione (e comunque la regolarizzazione avvenuta prima del dibattimento) dovrebbe essere equiparato al ravvedimento operoso e sufficiente per escludere la punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sul punto della fittizietà delle operazioni e della responsabilità della ricorrente: le sentenze di merito avevano motivato con numerosi indizi gravi, precisi e concordanti (anomalie del soggetto emittente, caratteristiche sospette del contratto di sponsorizzazione, mancanza di prove della prestazione, pagamenti e note di credito rilevanti, retrocessioni su conti personali) e avevano adeguatamente spiegato la rilevanza della posizione di amministratrice delegata anche in assenza di sottoscrizione della dichiarazione. Ha inoltre rigettato la tesi secondo cui l'accertamento con adesione potrebbe comportare la non punibilità per i delitti di cui all'art. 2: la disciplina del d.lgs. n. 74/2000 distingue espressamente il ravvedimento operoso dalle procedure conciliative e attribuisce rilievo alla sola attività di ravvedimento preventiva, formulando regole più restrittive per i reati più gravi; l'accertamento con adesione non è dunque equiparabile al ravvedimento ai fini dell'art. 13 per i reati di cui all'art. 2. La Corte ha inoltre ricordato che il pagamento prima dell'apertura del dibattimento può comunque concorrere a ridurre la pena ai sensi dell'art. 13-bis. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Definisce il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti falsi. La Corte ha ritenuto che l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti rientri nella fattispecie e che la responsabilità possa essere accertata anche sulla base di prove indiziarie gravi, precisi e concordanti.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13, comma 2

    "se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali"

    Per i reati di maggior gravità (art. 2 ecc.) la non punibilità è riconosciuta solo se l'estinzione del debito è avvenuta tramite ravvedimento operoso prima che il soggetto avesse formale conoscenza di ispezioni o di attività di accertamento; le procedure conciliative come l'accertamento con adesione non sono equiparate al ravvedimento ai fini dell'art. 13 per tali reati.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13, comma 1

    "se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso"

    Si applica ai reati meno gravi (artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater) per i quali la estinzione del debito prima del dibattimento mediante anche procedimenti conciliativi può determinare la non punibilità; non estendibile ai reati di cui all'art. 2.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13-bis, comma 1

    Prevede che il pagamento dei debiti tributari prima dell'apertura del dibattimento, quando non determina la non punibilità, comporti comunque una riduzione di pena fino alla metà e la mancata applicazione delle pene accessorie; la Corte ne ha disposto l'applicazione come fattore mitigante.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Indica il vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto le censure sul punto prive di specificità e manifestamente infondate.

Massime di principio

  • La fittizietà di operazioni documentate da fatture può essere accertata mediante prove indiziarie gravi, precisi e concordanti (anomalie del fornitore, contenuto contrattuale generico, mancanza di riscontri oggettivi, pagamenti anomali, emissione successiva di note di credito, collegamenti tra conti personali e società).
  • La responsabilità penale degli amministratori può essere affermata anche se non hanno materialmente sottoscritto la dichiarazione contestata, quando risultino titolari di poteri gestori autonomi e dagli elementi probatori emerga il loro coinvolgimento o consapevolezza nella condotta.
  • L'accertamento con adesione o altre procedure conciliative non sono automaticamente equiparabili al ravvedimento operoso ai fini dell'esclusione della punibilità per i reati più gravi previsti dal d.lgs. n. 74/2000 (art. 2 e simili); il ravvedimento preventivo rispetto alla conoscenza formale dell'accertamento è la condizione richiesta per la non punibilità in quei casi.
  • Il pagamento integrale dei debiti tributari prima dell'apertura del dibattimento può comunque comportare una sensibile mitigazione della pena ai sensi dell'art. 13-bis anche quando non ricorrono i requisiti dell'art. 13 per l'esclusione della punibilità.
  • In contestazioni tributarie penali, la strategia difensiva deve puntare non solo a dimostrare l'esistenza formale delle operazioni ma anche a fornire riscontri oggettivi e documentali che contrastino gli indizi di artificiosità (prove dell'effettiva prestazione, tracciabilità dei benefici pubblicitari, giustificativi economici).

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