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Ordinanza

Ordinanza n. 1331/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sez. II, n. 139/2026, favorevole alla struttura sanitaria in relazione all’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla nuova istanza di rinnovo dell’accreditamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La Regione Calabria ha proposto appello contro la sentenza del TAR Calabria n. 139/2026 e ha chiesto incidentalmente la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda il rinnovo dell’accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria privata. Il quadro normativo regionale prevede che l’accreditamento, anche definitivo, debba essere rinnovato ogni tre anni, sulla base di un’istanza da presentare all’Azienda sanitaria competente almeno sei mesi prima della scadenza. Dalla motivazione emerge che la Regione contestava, in sostanza, le conclusioni del primo giudice sull’obbligo dell’amministrazione di esaminare nel merito la nuova istanza di accreditamento, in presenza del decorso del termine triennale e della mancata tempestiva presentazione dell’istanza di rinnovo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare della Regione e ha confermato, ai soli fini cautelari, la plausibilità delle conclusioni del TAR sull’obbligo dell’amministrazione di provvedere nel merito sulla nuova istanza di accreditamento. Il Collegio ha ritenuto prima facie che il termine semestrale per la presentazione dell’istanza abbia natura ordinatoria, o più propriamente acceleratoria, mentre il termine triennale costituisca un termine finale di efficacia dell’accreditamento: decorso quest’ultimo, l’accreditamento non può produrre effetti, in particolare ai fini del rimborso delle prestazioni. La decadenza dal precedente accreditamento non appare tuttavia ostativa alla presentazione e all’esame di una nuova istanza, con possibile scopertura del periodo tra la cessazione del precedente accreditamento e la nuova istanza, anche quanto al budget delle prestazioni erogate. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l’udienza pubblica del 2 luglio 2026 per la decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata in appello.

  • art. 11, comma 7, legge Regione Calabria n. 24/2008

    “l’accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento all’Azienda sanitaria competente”

    Il termine semestrale per la presentazione dell’istanza è stato ritenuto prima facie ordinatorio o acceleratorio; il termine triennale è stato qualificato come termine finale di efficacia dell’accreditamento, il cui decorso impedisce la produzione di effetti, specie ai fini dei rimborsi delle prestazioni.

Massime di principio

  • Quando la normativa regionale prevede che l’istanza di rinnovo dell’accreditamento sanitario debba essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, tale termine può avere natura ordinatoria o acceleratoria, sicché la sua inosservanza non preclude necessariamente l’esame di una nuova istanza.
  • Il termine triennale di durata dell’accreditamento sanitario opera come termine finale di efficacia: decorso il termine, il precedente accreditamento non può produrre effetti, in particolare ai fini del rimborso delle prestazioni erogate.
  • La decadenza o cessazione dell’efficacia del precedente accreditamento non impedisce, di per sé, la presentazione e l’esame di una nuova istanza di accreditamento; l’eventuale nuovo accreditamento opera a decorrere dall’esame della nuova istanza, senza automatica copertura del periodo intermedio.
  • In presenza di una nuova istanza di accreditamento, l’amministrazione è tenuta a provvedere nel merito, anche se il precedente accreditamento è divenuto inefficace per decorso del termine triennale.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAppelloTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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