Cassazione Penale, Sentenza n. 29610/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'appello contro la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di bancarotta è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Firenze perché, secondo quella Corte, l'atto era stato spedito a mezzo raccomandata il 1 giugno 2021, oltre il termine di 45 giorni scaduto il 31 maggio 2021. Il ricorrente ha contestato che l'atto era stato invece depositato di persona dal difensore in cancelleria al Tribunale di Pisa il 28 maggio 2021 (come risulta dal timbro di cancelleria), modalità valida all'epoca ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. (poi abrogato), e che quindi l'impugnazione era tempestiva. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che il termine per proporre impugnazione decorreva dal 14 aprile 2021 (scaduto il 31 maggio 2021 per il calcolo dei 45 giorni) e che, tuttavia, l'atto di appello era stato effettivamente depositato in cancelleria il 28 maggio 2021, quindi in termine. Ne è conseguito che l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze, che aveva dichiarato l'appello inammissibile per la tardiva spedizione del 1 giugno 2021, è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Firenze per il proseguimento del giudizio.
Norme richiamate
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
La sentenza era stata con riserva di motivazione; il termine massimo per depositare le motivazioni (90 giorni) è scaduto il 14 aprile 2021 e da quella data decorreva il termine di impugnazione.
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Fissa il termine di 45 giorni per proporre impugnazione dalla data di decorrenza (qui dal termine per il deposito delle motivazioni).
art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
All'epoca consentiva il deposito dell'atto presso la cancelleria del tribunale quale momento effettivo di proposizione dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto valido il deposito del 28 maggio 2021 come termine utile anche se la raccomandata inviata successivamente riportò data 1 giugno 2021. La norma è poi abrogata dal d.lgs. n.150/2022.
Ha abrogato la disciplina (tra cui l'art. 582 citato) che consentiva quel particolare meccanismo di deposito cartaceo; la sentenza applica però le regole vigenti al momento del fatto.
Massime di principio
- Il momento rilevante per la tempestività dell'impugnazione è la data di effettivo deposito dell'atto nelle forme previste dalla legge vigenti al momento del deposito (es.: timbro di cancelleria), non la data di spedizione successiva verso la Corte.
- Quando la sentenza è stata emessa con riserva di motivazione, il termine per proporre appello decorre dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni (art. 544, comma 3), per cui va calcolato con attenzione il giorno iniziale e i giorni feriali/ prefestivi utili.
- È fondamentale conservare e produrre prova documentale del deposito (timbro di cancelleria, ricevute, attestazioni del difensore) per opporsi a contestazioni basate sulla data di spedizione.
- Se la disciplina procedurale è cambiata successivamente (es. abrogazione di norme come l'art. 582), le regole applicabili sono quelle vigenti al momento dell'atto; comunque dopo la modifica normativa occorre adeguare le modalità di deposito (es. strumenti telematici) per evitare rischi di inammissibilità.
- Se il motivo di inammissibilità non era stato enunciato nel decreto di citazione o non era stato previamente contestato, è possibile impugnare l'ordinanza di inammissibilità se tale motivo si basa su un'errata valutazione formale dei fatti (es. data di deposito), proponendo la prova documentale del deposito tempestivo.
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