Cassazione Penale, Ordinanza n. 00745/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso riguarda l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva rigettato il reclamo contro il precedente diniego della liberazione anticipata richiesta per il periodo di espiazione compreso tra il 14/01/2021 e il 14/01/2022. Il ricorrente censurava la motivazione del provvedimento, deducendo omissioni circa la natura del comportamento sanzionato e contestando la valutazione negativa del proprio percorso trattamentale. La Corte rileva però che il giudice di sorveglianza aveva valorizzato in modo congruo una serie di episodi disciplinari e conflittuali verificatisi in carcere, ritenendoli sintomatici di mancata adesione al programma rieducativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua, avendo il Tribunale di sorveglianza apprezzato correttamente, in chiave unitaria, i comportamenti del detenuto come incompatibili con il percorso rieducativo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
euro tremila in favore della cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di liberazione anticipata, il giudice di sorveglianza può negare il beneficio quando la condotta complessiva del detenuto, valutata unitariamente, evidenzi una mancata adesione al programma rieducativo.
- La motivazione del diniego è sufficiente se il tribunale apprezza in modo non meramente apodittico i comportamenti disciplinari e conflittuali del detenuto, spiegando perché essi risultino incompatibili con la finalità trattamentale.
- In sede di legittimità, non sono censurabili come omissioni motivazionali le doglianze che, in realtà, mirano a sollecitare una diversa lettura del materiale valutativo già esaminato dal giudice di sorveglianza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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