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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 9235 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento relativo al maggior reddito d’impresa per il 2004, derivante dalla rettifica del valore dichiarato per la compravendita di un’area edificabile a Roma. La CTR del Lazio aveva parzialmente accolto il ricorso delle società, riducendo del 25% il maggior valore accertato: aveva ritenuto non applicabile il decreto Visco-Bersani all’annualità 2004 e giudicato eccessiva la stima dell’Ufficio, basata su dati OMI e su una perizia ritenuti datati, anche alla luce di una successiva valutazione di soggetti indipendenti. In cassazione le società hanno contestato, da un lato, l’errore sulla data della stima del bene (2002 anziché 1997) e la conseguente riduzione forfettaria; dall’altro, l’incongruità dei beni usati dall’Ufficio come comparabili. L’Agenzia ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I motivi non indicavano in modo specifico le norme violate né le affermazioni in diritto censurate; la contestazione sulla data della stima non riguardava un fatto decisivo. Inoltre, le censure miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha osservato che la CTR aveva fondato la riduzione anche sulla valutazione successiva prodotta dalle società e che tale argomentazione non era stata censurata dall’Agenzia. Ha condannato le ricorrenti a pagare all’Agenzia 8.700 euro per le spese del giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. La decisione impugnata, che aveva ridotto del 25% il maggior valore accertato, è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile dopo la riforma del 2012

    Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione ai sensi del citato articolo solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il sindacato di cassazione sulla motivazione non consente di rivalutare le prove o di censurare una motivazione semplicemente ritenuta insufficiente. È ammesso solo in presenza di anomalie radicali della motivazione o dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, dall'art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice dà atto, se ne ricorrono i presupposti, dell’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile chiedere una nuova ponderazione delle prove o una diversa ricostruzione del valore di un bene: tali valutazioni spettano al giudice di merito, salvo che la censura individui un vizio di legittimità specifico e rilevante.
  • I motivi di ricorso devono identificare con precisione la norma violata e spiegare quale concreta affermazione della sentenza contrasti con essa; richiami generici a categorie di accertamento o a errori di valutazione possono renderli inammissibili.
  • L’errore nell’esame di una prova può rilevare come omesso esame solo se riguarda un fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti. Non basta che la sentenza non menzioni o non valuti singoli elementi probatori, se il fatto è stato comunque considerato.
  • Se la decisione di merito poggia su una ragione autonoma e decisiva che non viene specificamente censurata, quella ragione può restare sufficiente a sostenere la statuizione impugnata.

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