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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26915/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello, deducendo un unico motivo: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena, con specifico riferimento al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche riconosciute e la recidiva ritenuta a suo carico. Dal testo emerge che la doglianza non riguardava l'an della responsabilità, ma solo il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione può essere sintetica quando la pena non si discosti in modo significativo dalla misura media edittale.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    È richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come criterio cui il giudice deve attenersi nella commisurazione della pena.

  • art. 81 c.p.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, compreso il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • In tema di motivazione sulla pena, il giudice può esprimersi in termini sintetici con formule come "pena congrua" o "pena equa"; una motivazione specifica e dettagliata è necessaria solo quando la pena irrogata si discosti in modo apprezzabile dalla misura media edittale.
  • La censura in cassazione che attenga esclusivamente alla quantificazione della pena è manifestamente infondata quando non evidenzi uno scostamento rilevante dai parametri edittali o un effettivo vizio logico della motivazione.
  • Se il ricorso è volto unicamente a contestare la commisurazione della pena e non supera il limite della manifesta infondatezza, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità con le ordinarie statuizioni accessorie.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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