Cassazione Civile, Ordinanza n. 25135/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pagatore)
La controversia
Un produttore agricolo agiva per ottenere il pagamento della somma differenziale di euro 88,32 non corrisposta a titolo di contributo per la campagna olearia 2003/2004. AGEA aveva trattenuto tale importo sul maggiore credito complessivo del ricorrente, per euro 1.000,48, ritenendo legittimo il recupero di somme già erogate in precedenza a titolo di aiuti comunitari per le annate 1998/1999 e 1999/2000, a seguito della determinazione UE del 29.4.2005 che aveva escluso la contribuzione per l'Italia oltre il limite QNMG. Il Tribunale aveva rigettato l'appello, affermando la legittimità del recupero dell'indebito e l'inapplicabilità del termine prescrizionale invocato dal ricorrente. Con i motivi di ricorso per cassazione il produttore riproponeva le difese di merito: contestava la prescrizione del diritto di AGEA al recupero, sosteneva la distinzione tra produzioni controllate e dichiarate, invocava l'affidamento e la buona fede, e censurava il criterio di calcolo della compensazione operata dall'ente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi, valorizzando la giurisprudenza già formatasi sul recupero degli aiuti comunitari indebitamente percepiti. Ha affermato che, in mancanza di una disciplina settoriale più breve, opera il termine quadriennale previsto dal regolamento comunitario, ma che l'ordinamento italiano consente un termine più lungo attraverso l'azione di ripetizione dell'indebito soggetta alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. Ha inoltre ribadito che il recupero delle somme erogate in eccesso rispetto al QNMG è legittimo, che il richiamo all'affidamento e alla buona fede non è decisivo in presenza di un indebito oggettivo, e che la doglianza sul criterio di calcolo era inammissibilmente generica perché non specificamente dedotta in fatto nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e ai presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo si prescrive nel termine ordinario decennale, applicabile anche al recupero di aiuti comunitari indebitamente percepiti nell'ordinamento italiano
non disciplina la prescrizione del recupero dell'indebito, ma solo delle sanzioni amministrative eventualmente connesse
art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CEE
fissa in via generale un termine quadriennale per il recupero dei vantaggi indebitamente percepiti a carico del bilancio comunitario, salvo termini settoriali più brevi o termini nazionali più lunghi
Regolamento CE n. 796/2004
ritenuto non applicabile alla fattispecie perché relativo ai settori dell'allevamento e della produzione lattiero-casearia, non alla produzione olearia
art. 3, comma 5, L. n. 231/2005
richiamato come conferma della compensabilità dei crediti comunitari e dell'obbligo dello Stato membro di adottare ogni mezzo possibile per il recupero
art. 3, comma 5-duodecies, d.l. 182/2005 conv. in l. n. 231/2005
la previsione di impignorabilità non impedisce il recupero da parte degli organismi pagatori dei pagamenti indebiti
non si applica al fenomeno della compensazione impropria richiamato nella vicenda
Reg. CE n. 1788/2003
richiamato quale parametro sull'obbligo dello Stato membro di adottare ogni possibile mezzo per recuperare i crediti comunitari
Massime di principio
- Nel recupero di aiuti comunitari indebitamente percepiti, il termine di prescrizione è quello quadriennale previsto dalla disciplina comunitaria generale, salvo che una norma di settore stabilisca un termine più breve o l'ordinamento nazionale preveda un termine più lungo, nel qual caso quest'ultimo può operare se conforme ai criteri di prevedibilità e proporzionalità.
- Per l'ordinamento italiano, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo relativa a somme erogate senza titolo si prescrive nel termine ordinario decennale.
- La legittimità del recupero di contributi in eccesso non è esclusa dal fatto che il beneficiario abbia presentato la domanda sulla base di dati provenienti da organismi di categoria, quando l'ente pagatore intervenga successivamente a riallineare gli importi al limite comunitario fissato per il settore.
- In presenza di un indebito oggettivo accertato, l'affidamento del beneficiario e la sua buona fede non impediscono il recupero delle somme non dovute.
- La censura sul criterio di quantificazione del recupero deve essere specifica e già dedotta in modo identificabile nel giudizio di merito; in difetto, non può essere utilmente riesaminata in cassazione.
- La compensazione operata dagli organismi pagatori per recuperare pagamenti indebiti di aiuti comunitari non è esclusa dalla disciplina dell'impignorabilità richiamata dalla normativa speciale, né dall'art. 1246 c.c. quando si tratti di compensazione impropria.
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