Cassazione Penale, Sentenza n. 35000/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (GIP)
La controversia
Il G.i.p. del Tribunale di Trani aveva emesso un decreto di giudizio immediato nei confronti dell’imputato il 15 ottobre 2024. Dopo la richiesta di giudizio abbreviato presentata dal difensore munito di procura speciale il 26 ottobre 2024, gli atti erano stati trasmessi al giudice competente per la celebrazione dell’udienza camerale. All’udienza dell’11 giugno 2025, prima dell’ordinanza di ammissione del rito, l’imputato aveva rinunciato alla richiesta; il 10 dicembre 2025 era stato quindi disposto il giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica. Il Tribunale aveva restituito gli atti al G.i.p., ritenendo invalida la prosecuzione del giudizio immediato perché la richiesta di abbreviato sarebbe stata irrevocabile. Il G.i.p. ha sollevato conflitto di competenza, sostenendo che la richiesta fosse revocabile prima dell’ammissione del rito e che la restituzione degli atti avesse determinato un’indebita regressione procedimentale. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale. La Corte ha inoltre verificato che il provvedimento del G.i.p. del 4 novembre 2024, denominato di ammissibilità, non equivaleva all’ordinanza introduttiva del rito: il successivo decreto del 7 marzo 2025 aveva fissato l’udienza per la valutazione e la trattazione della richiesta, in conformità all’art. 458, comma 2, c.p.p. come modificato.
La decisione
La Corte ha risolto il conflitto dichiarando competente il Tribunale di Trani e disponendo la trasmissione degli atti perché celebri il giudizio immediato. Ha ritenuto che, nel procedimento conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato dopo il decreto di giudizio immediato, la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 458, comma 2, c.p.p. non comporti l’ammissione del rito; questa interviene soltanto con l’ordinanza del giudice. Poiché l’imputato aveva rinunciato prima di tale ordinanza, il G.i.p. aveva correttamente rimesso gli atti al giudice dibattimentale. È stato invece ritenuto abnorme il provvedimento del Tribunale che aveva restituito gli atti al G.i.p., perché reinvestiva quest’ultimo di una fase ormai esaurita e determinava un’indebita regressione. La regola di prevalenza della decisione del giudice dibattimentale prevista dall’art. 28, comma 2, c.p.p. non opera quando quella decisione è abnorme. Non sono state adottate statuizioni sulla responsabilità penale o sulla pena dell’imputato.
Norme richiamate
art. 28, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il conflitto di competenza, riconducibile alla previsione di cui all’art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (v. Sez. 1, n. 25858 del 15/6/2006, Confl. comp. in proc. Miccio, Rv. 235260 - 01), deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Trani.
La Corte riconduce il contrasto al conflitto di competenza previsto dalla disposizione e lo risolve individuando il Tribunale come giudice competente.
L’elemento di novità è rappresentato dall’obbligo per il giudice di fissare “in ogni caso” con decreto l’udienza in camera di consiglio “per la valutazione della richiesta”. Dunque, l’emissione del decreto di fissazione dell’udienza non implica più, a stare alla lettera della norma, un vaglio in termini positivi circa l’ammissibilità dell’istanza, con particolare riferimento alla sua tempestività ed alla legittimazione del richiedente.
La fissazione dell’udienza camerale prevista dall’art. 458, comma 2, c.p.p. non equivale all’ammissione del giudizio abbreviato: la richiesta deve essere valutata all’udienza.
L'abnormità della decisione del Tribunale di Trani esclude che il conflitto possa comporsi mediante la regola dettata dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.
La regola per cui, nel contrasto tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo non si applica quando tale decisione è abnorme.
Massime di principio
- Nel procedimento instaurato a seguito della richiesta di giudizio abbreviato presentata dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato, il decreto che fissa l’udienza camerale ai sensi dell’art. 458, comma 2, c.p.p. non ammette il rito: l’ammissione si verifica soltanto con l’ordinanza del giudice.
- La richiesta di giudizio abbreviato può essere revocata fino all’adozione del provvedimento che dispone il rito. La rinuncia intervenuta prima di tale provvedimento non determina una regressione del processo, poiché il rito abbreviato non è ancora stato instaurato.
- È abnorme il provvedimento del giudice dibattimentale che, dopo la rinuncia alla richiesta di abbreviato intervenuta prima dell’ammissione, restituisce gli atti al G.i.p. e lo reinveste di una fase già esaurita, anziché procedere con il giudizio immediato.
- La regola di prevalenza della decisione del giudice dibattimentale prevista per il conflitto con il giudice dell’udienza preliminare non si applica quando la decisione dibattimentale è abnorme e determina un’indebita regressione del procedimento.
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