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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9448 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento di 12.200,87 euro per tasse automobilistiche relative all’anno 2001. La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza aveva accolto il ricorso della società; la Commissione Tributaria Regionale di Potenza, con sentenza del 9 febbraio 2012, aveva invece accolto l’appello di Equitalia. In cassazione M. s.r.l. ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR aveva esaminato soltanto la regolarità della notificazione della cartella, omettendo di pronunciarsi sulla distinta questione, riproposta in appello, della mancata notificazione degli avvisi di accertamento presupposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha rilevato che la CTR aveva omesso di esaminare uno dei motivi devoluti in appello, relativo alla mancata notificazione degli avvisi di accertamento, e che tale omissione andava fatta valere come error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, affinché esamini le questioni devolute e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa nel merito la contestazione sulla notificazione degli avvisi.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c. , n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'art. 112 c.p.c.

    Quando il giudice omette di pronunciarsi su una questione o un motivo ritualmente devoluto, il vizio è processuale e va denunciato specificamente come error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c.; non va formulato come errore di diritto sostanziale o vizio di motivazione, che presuppongono invece che la questione sia stata esaminata.

  • Art. 360, n. 5, c.p.c.

    L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c. , n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'art. 112 c.p.c.

    Il vizio di motivazione non è lo strumento appropriato per denunciare una questione del tutto ignorata dal giudice: presuppone che la questione sia stata affrontata e che la decisione presenti un difetto motivazionale.

Massime di principio

  • Il giudice d’appello deve pronunciarsi su ciascun motivo ritualmente devoluto e rilevante; l’esame di una censura non sostituisce la decisione sulle altre.
  • Se una questione è stata completamente omessa, in cassazione occorre denunciare specificamente l’omessa pronuncia come error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c.; non basta prospettare un errore sostanziale o un’insufficienza della motivazione.
  • La cassazione con rinvio per omessa pronuncia non comporta che la questione trascurata sia già stata accolta nel merito: il giudice di rinvio deve ancora esaminarla.

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