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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32508/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'omologazione del concordato preventivo che aveva previsto la parziale falcidia dei crediti previdenziali dell'INPS. L'INPS sosteneva che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal d.m. 4.8.2009 per l'accoglimento di una transazione sui crediti contributivi e, alternativamente, applicare i criteri evocati dalla sentenza CGUE C-546/14 (verifica che il credito non avrebbe avuto un miglior trattamento in sede fallimentare). Inoltre, censurava che la novellata formulazione dell'art. 182-ter (introdotta dall'art. 1, comma 81, L. n. 232/2016) avrebbe stabilito l'obbligatorietà della transazione previdenziale, rendendo inammissibile la falcidia senza tale accordo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che: (i) il d.m. 4.8.2009 disciplina modalità e criteri per l'attuazione della transazione previdenziale ma non impone che il concordato con falcidia debba necessariamente avvalersi di tale transazione; (ii) l'art. 182-ter, nel testo anteriore alla novella del 2016, prevedeva la facoltatività della transazione (uso del termine "può"), dunque il provvedimento regolamentare non poteva trasformare la facoltà in obbligo; (iii) la pronuncia della CGUE citata riguarda l'IVA e il sistema comunitario dell'IVA, perciò non è estendibile ai contributi previdenziali; (iv) la modifica normativa introdotta dalla L. n. 232/2016 non ha carattere di interpretazione autentica del precedente testo e, comunque, è entrata in vigore dopo l'omologazione del concordato (quindi non poteva retroagire per essere applicata al caso di specie). La Cassazione ha compensato le spese processuali e ha disposto l'ulteriore versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato secondo le norme vigenti.

Norme richiamate

  • art. 160, comma 2, legge fallimentare

    la proposta di concordato preventivo "può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile ... indicato nella relazione giurata"

    Consente la falcidia dei crediti privilegiati purché la proposta garantisca una soddisfazione almeno pari a quanto realizzabile in liquidazione; fornisce il parametro di valutazione della congruità del piano.

  • art. 182-ter, legge fallimentare (testo anteriore alla L. n. 232/2016)

    disposizione che prevedeva che il debitore "può" proporre la transazione sui contributi e tributi secondo quanto previsto dal piano

    Interpretata come norma di facoltà (non obbligo): la transazione previdenziale era opzionale, non imposta come condizione per l'omologazione del concordato.

  • decreto ministeriale 4.8.2009

    regolamenta "le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti gestori ... della proposta di accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge"; stabilisce percentuali minime (es. crediti privilegiati n.1: 100%; n.8: 40%; chirografari: 30%) e limiti di dilazione

    È norma secondaria che disciplina l'attuazione della transazione quando questa venga scelta; non impone di per sé l'obbligo di ricorrervi né può costituire parametro imperativo per valutare la legittimità del concordato omologato senza transazione.

  • art. 1, comma 81, L. n. 232/2016

    modifica l'art. 182-ter della legge fallimentare prevedendo che il concordato concernente crediti per contributi previdenziali possa avvenire "solo nella forma della transazione previdenziale" (testo novellato)

    La Corte ha ritenuto che tale disposizione non abbia natura di interpretazione autentica del testo previgente e, nel caso in esame, è inapplicabile perché entrata in vigore dopo l'omologazione del concordato impugnato.

  • sentenza CGUE 7.4.2016, C-546/14

    principi relativi alla falcidia dei crediti IVA nel quadro del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto

    La pronuncia concerne l'IVA e il diritto dell'Unione; non è estensibile ai contributi previdenziali nazionali e non vincola la valutazione sulla legittimità della falcidia dei crediti previdenziali.

  • art. 2778 c.c.

    riferimento ai numeri dei crediti privilegiati richiamati dal d.m. per la determinazione delle percentuali

    Usato per identificare le categorie di privilegiati cui il d.m. 4.8.2009 applica limiti e percentuali di soddisfacimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    norma che disciplina il contributo unificato e gli ulteriori importi eventualmente dovuti

    Giustifica l'ordinanza sulla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Prima dell'entrata in vigore della modifica normativa del 2016, la transazione previdenziale prevista dall'art. 182-ter era facoltativa: un concordato con falcidia dei crediti previdenziali può essere omologato anche in assenza di accordo transattivo con l'ente previdenziale, purché rispetti i parametri di congruità del piano (art. 160).
  • Il d.m. 4.8.2009 disciplina modalità e condizioni per l'accettazione della transazione da parte degli enti previdenziali, ma non può essere interpretato come norma che imponga al giudice di subordinare l'omologazione del concordato alla preventiva verifica formale dei requisiti regolamentari quando la transazione non è stata proposta.
  • Le pronunce della Corte di Giustizia relative all'IVA e al diritto dell'Unione (es. C-546/14) non sono automaticamente applicabili ai crediti per contributi previdenziali, ambito di competenza esclusivamente nazionale; occorre verificare la pertinenza del diritto comunitario prima di estendere principi riferiti a imposte comunitarie.
  • Le modifiche legislative successive all'omologazione non possono essere applicate retroattivamente per rimettere in discussione omologazioni già definitive: la data di entrata in vigore della norma è cruciale per valutare la sua rilevanza nel giudizio su atti anteriori.
  • In sede di predisposizione di un concordato che preveda pagamenti inferiori ai livelli di liquidazione, è essenziale fornire una relazione giurata che dimostri la congruità del piano rispetto al realizzo in ipotesi di liquidazione, ai sensi dell'art. 160.
  • Anche se gli enti creditori (INPS, Agenzia delle Entrate) hanno interesse a negoziare accordi, essi non possono, con la sola mancata adesione alla transazione, impedire di regola l'omologazione di un concordato valido secondo le regole primarie della legge fallimentare.

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