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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32387/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la corresponsione del TFR da parte del Fondo di tesoreria INPS dopo la cessazione del rapporto di lavoro con Toscopan s.r.l., sostenendo che le dimissioni rassegnate il 12.10.2010 e la successiva riassunzione da parte di Toscana Pane s.r.l. il 14.10.2010 erano funzionali all'accordo sindacale del 5.10.2010 e costituivano una cessazione tale da far sorgere il diritto al TFR. Contestava altresì che l'accordo sindacale potesse derogare all'art. 2112 c.c. e sosteneva che, in una situazione di crisi aziendale, fosse ammessa una deroga convenzionale per tutelare l'occupazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, in caso di trasferimento d'azienda con prosecuzione dell'attività, l'accordo sindacale stipulato in occasione del trasferimento non può derogare al passaggio automatico dei rapporti di lavoro previsto dall'art. 2112 c.c.: tali accordi possono incidere sulle condizioni economico-normative ma non escludere il trasferimento dei lavoratori. Di conseguenza le dimissioni e la successiva riassunzione convenute per eludere il trasferimento sono da considerarsi negozi nulli per difetto di causa e non integrano una "cessazione del rapporto" che legittimi la corresponsione del TFR da parte dell'INPS. La Corte ha altresì richiamato la distinzione operata dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria tra procedure volte alla continuazione dell'attività (art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990) e procedure liquidatorie (comma 5), ribadendo che le deroghe non possono privare i lavoratori delle garanzie di cui alla Direttiva 2001/23/CE. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e le spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il trasferimento d'azienda produce il passaggio automatico del rapporto di lavoro al cessionario senza soluzione di continuità; accordi sindacali stipulati in occasione del trasferimento non possono derogare a tale principio escludendo il trasferimento dei lavoratori, potendo al più incidere sulle condizioni economico-normative.

  • art. 2113 c.c.

    Rilevante nella prospettiva della disciplina delle dimissioni e dei negozi tra datore e lavoratore; la Corte ha ritenuto che gli accordi o le dimissioni posti in essere per eludere il trasferimento automatico siano privi di causa e nulli.

  • art. 47, L. n. 428/1990, commi 4-bis e 5

    «nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività"; e "qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore"

    Il comma 4-bis si applica alle procedure non finalizzate alla liquidazione e consente modifiche alle condizioni di lavoro al fine di salvaguardare l'occupazione, ma non autorizza a escludere il trasferimento automatico dei lavoratori. Il comma 5 disciplina le ipotesi di procedure liquidatorie e viene interpretato distinto rispetto al 4-bis; in ogni caso non si può usare l'accordo per privare i lavoratori delle garanzie inderogabili previste dalla Direttiva 2001/23/CE.

  • art. 1, comma 755, L. n. 296/2006 (Fondo di tesoreria presso l'INPS)

    L'istituzione del Fondo di tesoreria non autorizza che, tramite accordi individuali o sindacali posti in occasione di trasferimento d'azienda, si crei un diritto al TFR pagabile dall'INPS quando non sussista una reale cessazione del rapporto; il fondo interviene solo nell'ipotesi di effettiva cessazione o nei casi previsti dalla normativa.

  • Direttiva 2001/23/CE

    Va rispettata la finalità di tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda: gli Stati membri possono prevedere modifiche delle condizioni di lavoro per salvaguardare l'occupazione, ma non privare i lavoratori delle garanzie essenziali previste dalla Direttiva. Questa linea guida è stata richiamata per limitare le deroghe ammessi dalla normativa nazionale.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-561/07) e Cassazione (nn. 10414 e 10415/2020; cit.)

    La giurisprudenza UE e le pronunce della Cassazione hanno distinto le ipotesi di crisi con prospettiva di prosecuzione dell'attività da quelle liquidatorie; hanno orientato verso un'interpretazione conforme alla Direttiva che impedisca accordi che eludano il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro.

  • Cass. n. 12573/2006 (richiamata)

    Decisione anteriore che aveva ammesso, nel testo previgente dell'art. 47, la possibilità di accordi transattivi derogatori in funzione della salvaguardia dei posti di lavoro; la Corte odierna ha ritenuto quella pronuncia non più applicabile dopo le modifiche normative e l'adeguamento al diritto UE.

Massime di principio

  • In caso di trasferimento d'azienda con prosecuzione dell'attività, il principio di continuità previsto dall'art. 2112 c.c. prevale: accordi sindacali stipulati in occasione del trasferimento non possono escludere il passaggio automatico dei lavoratori al cessionario.
  • Gli accordi stipulati per modificare condizioni economiche o normative sono ammissibili, ma non possono configurare una deroga che elimini il trasferimento dei rapporti di lavoro; essi possono al massimo prevedere condizioni migliorative o modificative nei limiti consentiti dal diritto UE.
  • La distinzione tra crisi aziendale (ipotesi di continuità possibile, art. 47 comma 4-bis) e procedure liquidatorie (comma 5) è cruciale: le deroghe devono essere interpretate alla luce della Direttiva 2001/23/CE e non possono privare i lavoratori delle garanzie essenziali.
  • Dimissioni rassegnate e riassunzioni concordate per eludere il trasferimento automatico sono vulnerabili e possono essere considerate negozi nulli per difetto di causa, senza dare diritto a prestazioni quali il TFR dall'INPS.
  • Il Fondo di tesoreria INPS non è chiamato a pagare il TFR quando non esiste una reale cessazione del rapporto di lavoro: le parti non possono creare con accordi convenzionali un diritto al pagamento da parte dell'INPS se ciò contrasta con la normativa sul trasferimento d'azienda.
  • In pratica, per tutelare l'occupazione nelle crisi aziendali è preferibile perseguire accordi che migliorino le condizioni complessive e prevedano garanzie per i lavoratori, coinvolgendo sindacati e, se necessario, gli organi della procedura concorsuale, evitando strumenti che mirino a eludere la normativa sul trasferimento.

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