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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32365/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva dichiarato prescritti i crediti per contributi previdenziali richiesti dall'INPGI per il periodo ottobre 2001 - giugno 2002. L'INPGI contestava che la denuncia della lavoratrice dovesse essere valutata come elemento idoneo a prolungare il termine prescrizionale (invocando il termine decennale) o comunque a interrompere la prescrizione; denunciava inoltre nullità della decisione per errata qualificazione del termine applicabile e censurava la mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, di atti documentali (la denuncia) prodotti in primo grado che avrebbero provato la data della denuncia stessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la denuncia del lavoratore prevista dall'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 non ha efficacia interruttiva della prescrizione per i contributi maturati dopo il 1.1.1996, ma ha solo la funzione di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente a tale data (correzione degli effetti del passaggio dal regime decennale al regime quinquennale). La Corte ha richiamato la giurisprudenza (Cass. S.U. n.15296/2014 e Cass. n.5820/2021) e ha ritenuto infondati i motivi prospettati dall'INPGI; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha rilevato l'obbligo, ove dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995

    La denuncia del lavoratore non costituisce atto interruttivo della prescrizione per i contributi maturati dal 1.1.1996 in avanti; essa ha l'effetto di mantenere il termine decennale unicamente per i contributi maturati anteriormente al 1.1.1996 (correzione degli effetti della transizione dal regime decennale a quello quinquennale).

  • art. 2943 c.c.

    La corte richiamando la norma ha affermato che, per i contributi maturati dopo il 1.1.1996, l'interruzione della prescrizione può avvenire soltanto mediante gli atti interruttivi riconosciuti dal codice civile (atti compiuti dal titolare del diritto).

  • art. 112 c.p.c.

    Citata dall'INPGI per denunciare presunta nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto infondata la censura e quindi non ha accolto la pretesa nullità.

  • artt. 115, 116 e 416 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla doglianza sulla prova e sulla datazione della denuncia: la Corte ha ritenuto assorbito il terzo motivo e non ha riconosciuto la violazione degli artt. richiamati, non ritenendo provata l'efficacia interruttiva attribuita alla denuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi della norma.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis

    Riferimento procedurale: il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi della disposizione citata.

  • Cass. S.U. n. 15296/2014 (giurisprudenza)

    Principio richiamato: il raddoppio del termine prescrizionale previsto dall'art. 3 l. 335/1995 per la denuncia del lavoratore non si applica ai crediti maturati dopo il 1.1.1996; la denuncia non ha efficacia interruttiva della prescrizione del rapporto contributivo.

  • Cass. n. 5820/2021 (giurisprudenza)

    Conferma e chiarisce che la denuncia del lavoratore mantiene il termine decennale solo per i crediti anteriori al 1.1.1996 e non vale come atto interruttivo per i contributi successivi.

Massime di principio

  • La denuncia del lavoratore ai sensi dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 non interrompe la prescrizione per i contributi maturati a partire dal 1.1.1996; essa ha effetto soltanto per mantenere il termine decennale relativo a contributi scaduti prima del 1.1.1996.
  • Per interrompere la prescrizione dei contributi maturati dopo il 1.1.1996 è necessario un atto interruttivo riconosciuto dal codice civile (es. richiesta formale del credito, atto introduttivo del giudizio promossa dall'ente creditore, ecc.) compiuto dal titolare del diritto.
  • In giudizio l'ente previdenziale deve provare l'esistenza e la data di atti che possano costituire interruzione della prescrizione; la mera denuncia del lavoratore, se non tipizzata dalla legge come atto interruttivo, non è sufficiente per impedire la prescrizione quinquennale.
  • Nel valutare questioni di prescrizione legate a periodi di transizione tra regimi prescrizionali (decennale -> quinquennale) è necessario distinguere la data di maturazione dei singoli crediti (anteriore o posteriore al 1.1.1996) per definire l'effetto della denuncia.
  • Per limitare il rischio di perdita dei crediti contributivi, gli enti previdenziali dovrebbero porre in essere tempestivamente atti formali idonei ad interrompere la prescrizione e conservare e produrre documentazione probatoria (denunce, verbali ispettivi, notifiche) con chiarezza sulla datazione.

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