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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03489/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non vi fossero elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 24/02/2025. Dal testo emerge che il solo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio: si contestava la motivazione della sentenza sul punto, lamentando in sostanza l'insufficienza della giustificazione della pena. La Corte di cassazione rileva però che la pena era stata determinata nel minimo edittale e che, in tale situazione, non era necessaria una motivazione specifica e dettagliata; viene inoltre segnalato che l'erronea indicazione del nome dell'imputato nel corpo della motivazione di primo grado era irrilevante ai fini decisori.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    richiamato solo implicitamente in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto sufficientemente motivato perché la pena era stata fissata nel minimo edittale

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione del ricorso

  • Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288

    utilizzata come precedente per affermare che, quando la pena è determinata nel minimo edittale, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata sul trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • Quando la pena è determinata nel minimo edittale, la motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere essenziale e non richiede una specifica e analitica giustificazione.
  • La doglianza che censura in modo generico la motivazione sulla pena, senza confrontarsi con la circostanza che la sanzione è stata applicata nel minimo edittale, è manifestamente infondata.
  • L'errore materiale consistente nell'erronea indicazione del nome dell'imputato nel corpo della motivazione non incide di per sé sulla tenuta della decisione, se non è accompagnato da un concreto vizio logico o decisorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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