Cassazione Penale, Ordinanza n. 03489/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non vi fossero elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 24/02/2025. Dal testo emerge che il solo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio: si contestava la motivazione della sentenza sul punto, lamentando in sostanza l'insufficienza della giustificazione della pena. La Corte di cassazione rileva però che la pena era stata determinata nel minimo edittale e che, in tale situazione, non era necessaria una motivazione specifica e dettagliata; viene inoltre segnalato che l'erronea indicazione del nome dell'imputato nel corpo della motivazione di primo grado era irrilevante ai fini decisori.
Norme richiamate
richiamato solo implicitamente in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto sufficientemente motivato perché la pena era stata fissata nel minimo edittale
applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione del ricorso
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288
utilizzata come precedente per affermare che, quando la pena è determinata nel minimo edittale, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata sul trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Quando la pena è determinata nel minimo edittale, la motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere essenziale e non richiede una specifica e analitica giustificazione.
- La doglianza che censura in modo generico la motivazione sulla pena, senza confrontarsi con la circostanza che la sanzione è stata applicata nel minimo edittale, è manifestamente infondata.
- L'errore materiale consistente nell'erronea indicazione del nome dell'imputato nel corpo della motivazione non incide di per sé sulla tenuta della decisione, se non è accompagnato da un concreto vizio logico o decisorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03362/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03365/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03367/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03368/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03370/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03378/2026 del 28/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →