Cassazione Penale, Sentenza n. 15152/2024 del 12/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. per mancata conoscenza, senza colpa, del giudizio di secondo grado (sostiene di non essere mai stato notificato dell'appello e di non aver ricevuto citazione per il giudizio d'appello). Contestazioni aggiuntive: violazione del contraddittorio per acquisizione in camera di consiglio di documento non agli atti e criticità sulla corretta notifica (art. 161, comma 4 c.p.p.) al difensore di ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria dell'art. 89 d.lgs. 150/2022: poiché è stata pronunciata ordinanza che disponeva il procedimento in assenza prima dell'entrata in vigore della riforma (29/12/2022), va applicata la previgente formulazione dell'art. 629-bis c.p.p., la quale ammetteva la rescissione del giudicato solo se l'imputato non aveva avuto conoscenza dell'intero processo. Essendo documentata la conoscenza del giudizio di primo grado (notifica del decreto di citazione a giudizio), l'istanza di rescissione è inammissibile. Le altre censure (acquisizione documentale in camera di consiglio e presunta irregolarità della notifica) sono state ritenute non decisive o infondate: la Corte poteva acquisire d'ufficio il documento per verificare la fondatezza dell'eccezione e le nullità del secondo grado dovevano essere impugnate con rimessione in termini e non con la rescissione, e risultano coperte dal giudicato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nella formulazione previgente alla riforma del 2022 (applicata per effetto della disciplina transitoria) la rescissione del giudicato era ammissibile solo se l'imputato non aveva avuto conoscenza dell'intero giudizio; non può essere invocata per la sola mancata conoscenza di una fase (es. il solo giudizio di appello) se l'imputato ha conosciuto il primo grado.
art. 89 d.lgs. 150/2022 (disposizione transitoria)
quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni ... anteriormente vigenti
Stabilisce che, se prima dell'entrata in vigore della riforma era stata pronunciata ordinanza che disponeva il procedimento in assenza, continuano ad applicarsi le regole anteriori in materia di assenza, nullità in appello e rescissione del giudicato; perciò la Corte ha applicato la disciplina previgente all'entrata in vigore della Riforma Cartabia.
art. 161, comma 4 cod.proc.pen.
Riguarda le modalità di notifica nei casi di irreperibilità dell'imputato e la consegna al difensore; la Corte ha ritenuto rilevante la risultanza processuale della notifica in proprio al difensore d'ufficio e ha giudicato non decisiva per la rescissione l'eccezione basata sulle modalità della notifica.
art. 598-ter cod.proc.pen. e art. 420-bis cod.proc.pen.
Norme menzionate dal ricorrente in prospettiva di applicazione della disciplina vigente; tuttavia la Corte ha ritenuto che, per effetto della transizione normativa, la nuova disciplina non fosse applicabile al caso concreto e non ha fatto leva su tali disposizioni per accogliere il ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 5, Ordinanza n. 380 del 15/11/2021 (Rv. 282528-01)
Richiamata in motivazione per ricordare il criterio generale secondo cui, in assenza di disposizioni transitorie, la norma applicabile si individua non al momento della pronuncia della sentenza divenuta irrevocabile ma al momento in cui il condannato in assenza viene a conoscenza del provvedimento; tuttavia nel caso concreto è intervenuta una disciplina transitoria che ha mutato tale regola.
Massime di principio
- La disciplina transitoria ha prevalenza: se prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia era stata pronunciata ordinanza che disponeva il procedimento in assenza, si applica la normativa previgente in tema di rescissione del giudicato.
- Secondo la formulazione previgente dell'art. 629-bis, la rescissione del giudicato può essere chiesta solo se l'imputato non ha avuto conoscenza dell'intero processo; la mancata conoscenza di una sola fase (es. solo l'appello) non basta.
- Le nullità occorse nel solo secondo grado devono essere impugnate con gli strumenti appropriati (es. rimessione in termini per proporre impugnazione) e non possono sempre giustificare la rescissione del giudicato se la disciplina applicabile non lo prevede.
- La Corte può acquisire d'ufficio documenti anche dopo la discussione per verificare la fondatezza di eccezioni procedurali (es. sulla notifica); la mancata allegazione del documento in sede di impugnazione indebolisce la posizione di chi ne deduca l'irregolarità.
- Chi contesta la mancata notifica deve allegare e documentare adeguatamente l'irregolarità fin dall'impugnazione: in mancanza, la giurisprudenza tende a considerare inammissibili o infondate le richieste straordinarie fondate su tale omissione.
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