Cassazione Penale, Sentenza n. 30168/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era accusato di plurime violazioni dell'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 per avere, in diverse richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarato falsamente o omesso di dichiarare componenti del proprio reddito relative agli anni d'imposta 2012, 2014 e 2015. La difesa ha contestato gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza (presunte duplicazioni di redditi, errata imputazione di canoni di locazione per periodi non spettanti, conteggio di proventi da vendita di quote ereditarie e di assegno sociale che la difesa riteneva non dovessero essere computati), oltre a sostenere l'assenza del dolo essendo le inesattezze dovute a errori/leggerezze e, in ogni caso, l'ammissibilità del beneficio anche con i redditi così calcolati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corrette e congrue le motivazioni dei giudici di merito che, sulla base della prova testimoniale e della documentazione acquisita, hanno accertato omissioni e dichiarazioni non corrispondenti alla realtà. La Corte ha confermato che il reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002 si perfeziona con la dichiarazione infedele o l'omissione nella domanda di patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal fatto che la soglia di reddito sia stata effettivamente superata, e che devono essere valutati tutti i redditi percepiti, compresi proventi da successione e assegni sociali. Ha inoltre ritenuto provato il dolo, escludendo che le omissioni derivassero da mera negligenza. Pertanto è stata confermata la condanna inflitta in primo grado (pena di 1 anno di reclusione e multa di euro 800,00) e il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati contestati.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 95
art. 95 d.P.R. n. 115/2002
Sanziona le false dichiarazioni o omissioni nelle dichiarazioni rese per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte conferma che la condotta si integra con la dichiarazione infedele o omissione stessa.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76
Secondo la Corte il reato 'viene ad esistenza con la semplice dichiarazione infedele, indipendentemente dal superamento o meno della soglia indicata dalla norma di riferimento', ossia la soglia non esclude la punibilità della dichiarazione infedele.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021 (Rv. 282716)
Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021
Conferma che integra il delitto di cui all'art. 95 DPR 115/2002 la condotta di false dichiarazioni od omissioni nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni reddituali.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. 4, n. 38486 del 17/09/2008 (Di Natali, Rv. 241225)
Sez. 4, n. 38486 del 17/09/2008
Stabilisce che, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio, devono essere considerati tutti i redditi leciti e illeciti, compresi quelli derivanti dalla vendita di beni per successione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. 4, n. 26258 del 15/02/2017 (LazzoI, Rv. 270201)
Sez. 4, n. 26258 del 15/02/2017
Conferma che rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comprese somme percepite a titolo di invalidità o assegni sociali.
Massime di principio
- La falsa dichiarazione o l'omissione nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato integra il reato previsto dall'art. 95 DPR 115/2002 anche se, a posteriori, il richiedente avrebbe comunque avuto diritto al beneficio: la punibilità è collegata all'infedeltà della dichiarazione, non solo al superamento della soglia reddituale.
- Nella determinazione del reddito rilevante ai fini del gratuito patrocinio devono essere considerati tutti i redditi percepiti dall'interessato, inclusi proventi derivanti da successioni e somme come assegni sociali; pertanto la loro omissione può costituire elemento antigiuridico della dichiarazione.
- Per contestare accertamenti della Guardia di Finanza occorre fornire prova documentale chiara e puntuale (contratti registrati con decorrenze e risoluzioni, visure catastali, certificazioni INPS/CUD, ricevute di vendita, etc.) che dimostri la diversità dei calcoli; mere allegazioni non sono in genere sufficienti a scalfire la valutazione dei giudici di merito.
- La sussistenza del dolo richiede prova della consapevolezza e volontà della dichiarazione falsa o dell'omissione; tuttavia i giudici valutano la persistenza di omissioni rilevanti e la diretta conoscenza degli emolumenti da parte dell'imputato come indizi di dolo anziché di semplice negligenza. La difesa deve dunque puntare a dimostrare, con elementi specifici, che l'errore è stato non intenzionale e riconducibile a colpa, non a conoscenza e volontà.
- In presenza di errori materiali o di duplicazioni contabili operate dagli accertatori, è necessario ricondurre tali errori a singoli documenti ufficiali e chiedere la verifica/integrazione probatoria in sede di merito; un accertamento favorevole al ricorrente richiede prova documentale forte che giustifichi la revisione dei conteggi.
- Quando più condotte sono ravvisate nello stesso ambito temporale e sostanziale, è possibile il riconoscimento del vincolo di continuazione; ciò influisce sulla determinazione complessiva della pena.
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