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Sentenza

Sentenza n. 3039/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202508399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio della Prefettura sull’istanza di assegnazione di misure di accoglienza e aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

L’interessato aveva impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura di Siena sull’istanza diretta all’assegnazione di misure di accoglienza nelle more dell’esame della domanda di asilo. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile valorizzando la comunicazione prefettizia relativa all’inserimento dell’interessato in un elenco di soggetti in condizioni analoghe, in attesa di provvedere compatibilmente con le disponibilità, e aveva conseguentemente revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il primo grado. In appello sono stati dedotti l’erroneità della declaratoria di inammissibilità e l’erroneità della revoca del patrocinio. Nelle more, l’amministrazione ha adottato un provvedimento positivo sull’istanza di accoglienza; l’appellante ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere sulla domanda relativa al silenzio, insistendo sulla riforma del capo concernente il patrocinio e sulle spese di lite.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda relativa al silenzio, poiché l’amministrazione ha provveduto positivamente sull’istanza di approntamento delle misure di accoglienza. Ha tuttavia accolto il motivo d’appello relativo al patrocinio, riformando la sentenza di primo grado e confermando l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio davanti al TAR. Il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa sostanziale e ha escluso che la comunicazione prefettizia di inserimento in un elenco, priva di una decisione di accoglimento o rigetto, potesse integrare l’adempimento dell’obbligo di provvedere: si trattava di un atto meramente soprassessorio. È stata inoltre confermata in via definitiva l’ammissione al patrocinio per il grado d’appello. L’amministrazione è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in euro 2.500 oltre accessori, con pagamento a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 133 del t.u. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La sopravvenuta adozione di un provvedimento positivo sull’istanza determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda diretta ad accertare l’illegittimità del silenzio.

  • art. 133 t.u. n. 115/2002

    In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese poste a carico dell’amministrazione soccombente è eseguito a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa.

Massime di principio

  • L’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza non è adempiuto mediante una comunicazione meramente soprassessoria che si limiti a inserire l’interessato in un elenco o a rinviare la decisione alla disponibilità futura, senza accogliere né respingere la pretesa.
  • La sopravvenuta adozione, nelle more del giudizio sul silenzio, di un provvedimento positivo idoneo a soddisfare la pretesa dell’interessato comporta la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia.
  • La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere fondata sulla sola declaratoria di inammissibilità del ricorso quando la pretesa azionata risulti fondata e la decisione di primo grado abbia escluso la manifesta infondatezza della domanda.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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