Cassazione Penale, Sentenza n. 00105/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione all'ordine di demolizione di un manufatto abusivo. Due censure principali: 1) vizio di motivazione e omessa pronuncia su punti decisivi dell'incidente di esecuzione, soprattutto mancato esame puntuale della documentazione sanitaria e della reale impossibilita' di trasferirsi per ragioni di salute e invalidita' della ricorrente e della figlia; mancata attivazione da parte del giudice di verifiche sulla reperibilita' di una soluzione abitativa idonea; omissione su esigenze abitative contingenti e richiesta di sospensione dello sgombero; 2) violazione dell'art. 8 CEDU per mancato bilanciamento/proporzionalita' tra l'interesse pubblico al ripristino della legalita' urbanistica e il diritto al rispetto della vita privata e familiare e dell'abitazione, con richiamo a giurisprudenza nazionale ed europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguatamente motivato il rigetto dell'opposizione: il giudice di merito ha effettuato il bilanciamento richiesto dall'art. 8 CEDU e dalla giurisprudenza, valutando la consapevolezza dell'illiceita', il lungo tempo trascorso (24 anni dalla definitività della sentenza), l'assenza di documentazione di poverta' (ISEE) e il carattere non impeditivo, secondo la motivazione, delle patologie cronicizzate rispetto al trasferimento in un'abitazione dotata di adeguata barriera architettonica. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il decorso del tempo e l'inerzia del titolare dell'immobile abusivo non fondano un affidamento legittimo tale da ostacolare l'esecuzione dell'ordine di demolizione. Conseguenze: inammissibilita' del ricorso, condanna alle spese processuali a carico del ricorrente e pagamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 (determinato equitativamente).
Norme richiamate
art. 8 CEDU
Rilevanza del diritto al rispetto della vita privata e dell'abitazione; applicazione del test di proporzionalita' nel bilanciamento tra tutela dei diritti individuali e interesse pubblico al ripristino della legalita' urbanistica; nel caso la Corte d'appello ha ritenuto che il bilanciamento fosse correttamente operato e che le condizioni concrete non giustificassero deroga all'ordine di demolizione.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Censura invocata dal ricorrente per omesso esame di punti decisivi; la Corte di cassazione ha ritenuto che non ricorresse tale vizio, poiche' il giudice di merito ha esposto in modo sufficiente e coerente le ragioni del rigetto.
Procedura cartolare adottata per il trattamento del ricorso; la Cassazione ha esaminato il ricorso secondo il rito previsto.
Norma invocata per l'onere delle spese in caso di inammissibilita'; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla enunciazione dei motivi in motivazione della Corte (siamo nei limiti strettamente necessari per la motivazione).
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione all'assenza di dolo o colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilita' del ricorso; ha influenzato la decisione circa l'ammontare dell'obolo alla Cassa delle Ammende (importo equitativamente determinato).
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve applicare il test di proporzionalita' dell'art. 8 CEDU bilanciando diritto all'abitazione e interesse pubblico al ripristino della legalita' urbanistica, ma la mera durata temporale della situazione abusiva e l'inerzia del titolare indeboliscono la pretesa di affidamento legittimo.
- Perche' la censura di omessa o insufficiente motivazione abbia successo e' necessario dimostrare che il giudice ha omesso l'esame di punti decisivi tali da incidere sul giudizio; non e' sufficiente affermare genericamente che l'analisi non e' stata approfondita.
- La prova delle condizioni di salute come ostacolo concreto al trasferimento richiede documentazione dettagliata e, se possibile, elementi che dimostrino l'effettiva mancanza di soluzioni alternative idonee (es. indagini, ISEE, verifiche su alloggi accessibili, attestazioni di servizi sociali o medici).
- Il ricorrente dovrebbe, in sede di opposizione o incidente di esecuzione, attivare e documentare concrete iniziative per sanare o sostituire la soluzione abitativa (richieste di condono concluse, ricerche di alloggio alternativo, istanze per misure assistenziali), poiche' il tempo trascorso e la mancata iniziativa sono considerati elementi negativi nel bilanciamento.
- Il giudice non e' tenuto a confutare punto per punto tutti gli argomenti della parte; e' sufficiente una motivazione chiara e coerente che espliciti le ragioni della decisione sulla base degli elementi rilevanti.
- Se si intende impugnare un ordine di demolizione per violazione dell'art. 8 CEDU, e' strategico produrre: (i) documentazione sanitaria aggiornata e specifica; (ii) attestazioni sullo stato economico (ISEE); (iii) prove di aver cercato e non trovato soluzioni abitative idonee; (iv) eventuali pareri o verifiche da servizi sociali o sanitari che attestino l'impossibilita' oggettiva del trasferimento.
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