Cassazione Penale, Sentenza n. 13438/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pecchia impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva confermato colpevole, anche a fini civili, per: (capo 5) utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (fattura Romtelecom tramite Telitel s.r.l.) e (capo 9) bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta da operazioni dolose in relazione al fallimento di LT Telecom s.r.l. Il ricorso in Cassazione articolava dieci motivi, tra cui: vizi della motivazione (eccessivo uso della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado), travisamento della prova e mancata considerazione della reale natura delle operazioni commerciali; mancata prova del dolo dell'extraneus nella bancarotta distrattiva (sosteneva l'estraneità e l'assenza di conoscenza dello stato di insolvenza della LT Telecom); critiche alla qualificazione delle fatture come fittizie; censura sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; richiesta di revoca delle statuizioni civili in caso di accoglimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella gran parte dei motivi per genericità e per mancata specificazione del travisamento probatorio. Tuttavia, d'ufficio ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la Corte ha rilevato l'insussistenza del reato di bancarotta da operazioni dolose e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quella contestazione. Di conseguenza è stata esclusa l'aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. (per i "più fatti di bancarotta"), con la conseguente eliminazione dell'aumento di pena di sei mesi. Rimangono confermate, per quanto risulta, le altre condanne (tra cui la bancarotta fraudolenta distrattiva e il reato tributario al capo 5), salvo le correzioni derivanti dall'eliminazione dell'aggravante e della pena aggiuntiva.
Norme richiamate
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio l'insussistenza del reato e di pronunciare annullamento senza rinvio quando emergono elementi tali da escludere il fatto; qui è stato usato per dichiarare inesistente la bancarotta da operazioni dolose.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibilità, esclusa nel caso concreto, di pronunciare assoluzione quando vi sia causa di estinzione del reato e la non sussistenza del fatto emerga in modo ictu oculi dagli atti.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Menziato nel ricorso come norma che imporrebbe l'assoluzione se persistono dubbi; la Corte ricorda i limiti della doglianza e l'insufficienza di elementi indiziari generici per ottenere l'assoluzione ai sensi di tale articolo.
Riguarda la bancarotta fraudolenta distrattiva come schema di fatto; la Corte precisa che tale fattispecie può sussistere anche in assenza di preesistente dissesto, quando vi sia depauperamento delle risorse sociali.
art. 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare
Norma richiamata nella discussione sulla bancarotta da operazioni dolose: per la sua applicazione è necessario accertare atti diversi e autonomi, oltre alle distrazioni, che concretizzino comportamenti dolosi idonei a causare il fallimento; in mancanza di tali elementi, la fattispecie non sussiste.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
Prevede l'aggravante per la pluralità dei fatti di bancarotta; la Corte ha escluso l'applicabilità di questa aggravante in seguito all'annullamento senza rinvio della contestazione relativa alla bancarotta da operazioni dolose.
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta distrattiva non richiede che la società versasse già in stato di insolvenza: è sufficiente il depauperamento patrimoniale delle risorse sociali e la destinazione delle stesse ad impieghi estranei alla garanzia dei creditori.
- Il dolo dell'extraneus concorrente nella bancarotta distrattiva consiste nella volontà consapevole di porre in essere condotte che contribuiscono al depauperamento del patrimonio sociale; non è necessaria la conoscenza dello stato di dissesto della società.
- La bancarotta da operazioni dolose richiede l'accertamento di comportamenti diversi e autonomi dalle mere distrazioni (es. abuso di carica o atti intrinsecamente pericolosi per l'economia societaria); in assenza di questi, la fattispecie non sussiste.
- In appello è ammessa la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado se le censure non contengono elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati; un ricorso in Cassazione che non indichi specificità o un travisamento provato della motivazione è spesso dichiarato inammissibile.
- Le censure generiche, le riproduzioni parziali di atti processuali senza autosufficienza e l'omissione di puntuali argomentazioni su come la valutazione dei giudici sarebbe viziata espongono il ricorso a essere dichiarato inammissibile.
- Quando emerge dagli atti, anche d'ufficio, l'insussistenza di una specifica imputazione, la Cassazione può annullare senza rinvio la parte di sentenza relativa a quella imputazione, con le conseguenze sulla quantificazione della pena e sulle aggravanti.
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