Cassazione Penale, Sentenza n. 954/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di riesame del sequestro probatorio operato il 06/10/2021. Il ricorrente lamentava: (i) violazione di legge e carenza di motivazione nel rigetto; (ii) mancata convalida del sequestro della somma di euro 3.565,00, sostenendo che il decreto del PM non indicava specificamente il denaro da sottoporre a vincolo; (iii) assenza di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato, poiché la somma deriverebbe da attività commerciale lecita; (iv) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Gianluigi Stoppiello per fondare la gravità indiziaria, essendo anch'egli sottoposto ad indagini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo in materia di sequestri cautelari in Cassazione sia limitato ai vizi di violazione di legge o ai difetti motivazionali radicali; nel caso le censure proposte erano essenzialmente di merito o motivazionali e non configuravano una violazione di legge. La Corte ha affermato che il decreto di perquisizione del PM era sufficientemente dettagliato e che la polizia giudiziaria può legittimamente porre sotto vincolo cose ritenute "corpo di reato" o "cose pertinenti al reato" anche se non minuziosamente elencate nel decreto, purché la loro individuazione derivi dalla natura del reato e dalle nozioni di corpo/pertinenza. Anche qualora fosse necessaria la convalida, il rimedio non sarebbe il riesame in questa sede: l'interessato può chiedere la restituzione al PM ai sensi dell'art. 355, comma 2, c.p.p., con facoltà di opposizione al GIP in caso di diniego. Le ulteriori doglianze sulla pertinenzialità degli oggetti e sulla valutazione delle dichiarazioni di Stoppiello sono questioni di merito non sindacabili in questa fase. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Limita la cognizione della Corte di Cassazione, in materia di sequestro preventivo/probatorio, ai soli vizi di violazione di legge e ai difetti motivazionali così gravi da risultare inadeguati o incomprensibili.
art. 355, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la restituzione dei beni sequestrati dal PM; se il PM non dispone la restituzione l'interessato può presentare istanza e, in caso di diniego, proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari.
Nozione di "corpo di reato" e "cosa pertinente al reato" (giurisprudenza richiamata: Sez. 2, n. 35866/2008)
Il decreto di perquisizione non deve necessariamente elencare minuziosamente ogni cosa da sequestrare: la polizia giudiziaria può sottoporre a vincolo beni che, per la natura del reato indicato, possono essere qualificati come corpo del reato o come cose pertinenti.
Giurisprudenza sulla nozione di "violazione di legge" e vizio motivazionale radicale (Sez. U, n. 25932/2008, Ivanov)
Per essere accolto in Cassazione il ricorso deve prospettare un errore di diritto o un vizio della motivazione talmente grave da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice; censure meramente motivazionali o di merito sono inammissibili.
Sez. 2, n. 42517/2021
Conferma che il decreto del PM che lascia alla discrezionalità della polizia giudiziaria l'individuazione dei beni da sequestrare non è impugnabile mediante riesame; l'interessato deve rivolgersi al PM per la restituzione o al GIP in opposizione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammissibile principalmente per violazioni di legge o per vizi motivazionali radicali; contestazioni di merito sulla pertinenzialità dei beni o sulla valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili in questa sede cautelare.
- Un decreto di perquisizione del PM che indica la natura del reato può legittimare il sequestro di denaro o altri beni ritenuti "corpo di reato" o "cose pertinenti", anche se il singolo bene non è dettagliatamente elencato, purché la loro individuazione sia logicamente desumibile dalla natura dell'indagine.
- Se si ritiene che il PM non abbia convalidato o non abbia indicato specificamente i beni sequestrati, il rimedio non è sempre il riesame: l'interessato può chiedere la restituzione al PM ai sensi dell'art. 355 c.p.p. e, in caso di diniego, proporre opposizione al GIP.
- Le doglianze fondate esclusivamente sulla valutazione delle dichiarazioni di terzi (es. persone informate sui fatti o indagate) e sulla gravità indiziaria attengono al merito probatorio e non sono normalmente sindacabili in Cassazione nella fase cautelare.
- Per ottenere riesame o accoglimento in sede di legittimità è utile allegare documentazione e argomenti autosufficienti che dimostrino la specifica illegittimità di diritto del provvedimento; censure generiche o non documentate rischiano l'inammissibilità.
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