Cassazione Penale, Ordinanza n. 09869/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della condanna pronunciata in appello per il reato contestato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha censurato l'affermazione di responsabilità, contestando la configurabilità del reato ex art. 336 c.p.; la Corte di cassazione rileva però che la doglianza si risolveva in affermazioni generiche e riproduttive di critiche già esaminate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione di merito, che aveva accertato che la minaccia era finalizzata a costringere il pubblico ufficiale a erogare aiuti e sussidi. Con ulteriori motivi ha contestato il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti, sostenendo che dovesse essere riconosciuta la prevalenza delle attenuanti, e ha lamentato il diniego della sospensione condizionale della pena; anche tali censure sono state ritenute aspecifiche perché non confrontate con le ragioni puntualmente svolte dai giudici di merito, reputate logiche e prive di vizi censurabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
La norma è richiamata per affermare che il fatto integra il reato quando la minaccia è diretta a costringere un pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio o a omettere un atto dovuto; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato questa finalità costrittiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; censure meramente riproduttive di deduzioni già disattese in appello sono inammissibili per genericità.
- La censura sulla responsabilità penale non è ammissibile quando non si confronta con gli accertamenti di fatto e con la ratio decidendi della sentenza di merito, specie se la Corte territoriale ha già motivato in modo coerente sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, sul bilanciamento tra circostanze e sul diniego della sospensione condizionale devono essere sorrette da specifiche critiche alla motivazione del giudice di merito; in mancanza, sono aspecifiche e non scrutinabili in cassazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come una rinnovazione del merito: il controllo di legittimità resta limitato ai vizi dedotti in modo specifico e alle sole argomentazioni realmente censurabili sotto il profilo della logicità e della correttezza giuridica.
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