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Ordinanza

Ordinanza n. 715/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia 1) del provvedimento di cui alla nota esplicativa resa nel “Giudizio Collegiale” formulata e sottoscritta dalla Commissione di valutazione, nominata nella procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia (D.D. n. 1796 del 27 ottobre 2023) per il Settore concorsuale 03/C1 - Chimica Organica, con cui viene dichiarata “ non abilitata ” la ricorrente Prof.ssa -OMISSIS-; 2) del provvedimento conclusivo della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia (D.D. n. 1796 del 27 ottobre 2023) per il Settore concorsuale 03/C1 - Chimica Organica, con cui viene dichiarata “ non abilitata ” la ricorrente Prof.ssa -OMISSIS-; 3) dei giudizi individuali unitamente a quello collegiale, di non idoneità espressi nei confronti della ricorrente dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 03/C1 - Chimica Organica; 4) ove occorra e per quanto di interesse (e, quindi, in partis quibus), di tutti i verbali e provvedimenti adottati dalla commissione giudicatrice, ivi compresi quelli nei quali sarebbero stati individuati i criteri, non conosciuti e non conoscibili, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, nonchè del verbale del 5.2.24 e, cioè, quello della seduta nella quale venivano stabiliti dalla commissione i criteri di valutazione, laddove dovessero ritenersi lesivi degli interessi dell'odierna ricorrente; 5) di tutti gli atti della procedura in questione, ivi inclusi i verbali di valutazione, nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; 6) nonché, infine, ove occorra e in via subordinata, di tutta la procedura concorsuale nei termini specificati nel presente ricorso; 7) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di cui al decreto direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023, laddove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; 8) ove occorra e per quanto di interesse, del D.M. 7 giugno 2016 n. 120, laddove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; 9) ove occorra ed ove di interesse ai fini dell'accoglimento del presente ricorso, di tutti i provvedimenti (nessuno escluso, ivi compresi i giudizi collegiali ed individuali nonché quelli conclusivi delle singole procedure) recanti le abilitazioni a professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 03/C1 - Chimica Organica dei Professori controinteressati innanzi indicati ed individuati; e per ottenere - l'accertamento del diritto della ricorrente a rientrare nel novero degli abilitati alle funzioni di professore di Prima Fascia (D.D. n. 1796 del 27 ottobre 2023) per il Settore concorsuale 03/C1 - Chimica Organica.

Giustizia amministrativa202600018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non abilitazione alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per professore di prima fascia, con relativi giudizi individuali e collegiale della commissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di non abilitazione e gli atti della procedura di abilitazione scientifica nazionale, deducendo, secondo quanto riportato nell'istanza cautelare, l'errata interpretazione delle norme concorsuali, l'ingiusta disapplicazione delle regole poste a base del procedimento e l'errata o insufficiente valutazione delle pubblicazioni scientifiche secondo i criteri adottati dalla commissione. Ha chiesto l'annullamento degli atti, anche previa sospensione cautelare, nonché l'accertamento del diritto a essere inclusa tra gli abilitati. A sostegno del periculum in mora ha allegato in termini generici il grave pregiudizio derivante dall'esclusione dal novero degli abilitati, senza indicare circostanze concrete idonee a dimostrarne gravità e irreparabilità.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni dedotte non evidenziassero con immediatezza profili di manifesta illegittimità e richiedessero un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, da svolgere nella fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che la ricorrente si era limitata ad allegazioni generiche, non assolvendo all'onere di provare un danno grave e irreparabile. Il giudice ha inoltre osservato che l'eventuale accoglimento cautelare non avrebbe attribuito direttamente l'abilitazione, ma avrebbe imposto una nuova valutazione da parte di una diversa commissione, il cui esito sarebbe rimasto affidato alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione; pertanto, la misura non avrebbe avuto efficacia satisfattiva immediata né avrebbe assicurato interinalmente il bene della vita. Le esigenze di urgenza, inoltre, erano comuni a numerosi ricorsi analoghi e non risultavano specifiche ragioni per derogare all'ordine cronologico. È stata indicata, per eventuali circostanze nuove, la possibilità di presentare istanza motivata di prelievo ai sensi dell'art. 71, comma 2, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori in favore del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

    La tutela cautelare richiede la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora, consistenti anche nel danno grave e irreparabile; i presupposti devono ricorrere cumulativamente.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    non sussiste il periculum in mora nemmeno nella prospettiva della sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

    La sollecita fissazione dell'udienza di merito non può essere disposta in assenza di concrete ragioni di urgenza e di un periculum in mora specificamente allegato e provato.

  • art. 71, comma 2, c.p.a.

    la parte potrà comunque presentare istanza motivata di prelievo ai sensi dell’art. 71, comma 2, c.p.a.

    Sopravvenute circostanze nuove, specifiche e idonee possono essere fatte valere mediante istanza motivata di prelievo, valutabile secondo i criteri di legge.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, allegazioni generiche sul pregiudizio derivante dall'esclusione da una procedura selettiva non sono sufficienti a dimostrare il danno grave e irreparabile richiesto dall'art. 55 c.p.a.; il ricorrente deve indicare e comprovare circostanze concrete e specifiche.
  • I presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora devono ricorrere cumulativamente; l'assenza di uno solo di essi è sufficiente per rigettare la domanda cautelare.
  • Quando l'eventuale accoglimento cautelare comporterebbe soltanto la rinnovazione della valutazione da parte dell'amministrazione, senza attribuire direttamente il risultato selettivo richiesto, e l'esito della riedizione resterebbe affidato alla discrezionalità tecnica dell'organo competente, la misura non assicura necessariamente un'immediata soddisfazione interinale della pretesa.
  • La pendenza di numerosi giudizi analoghi non giustifica di per sé una trattazione cautelare anticipata: occorrono profili soggettivi differenziati o situazioni eccezionali specificamente allegati e provati.
  • In assenza di ragioni cautelari concrete, la richiesta di sollecita definizione del giudizio di merito non può essere accolta; eventuali circostanze nuove possono essere fatte valere mediante istanza motivata di prelievo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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