Cassazione Penale, Ordinanza n. 30142/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva escluso che i reati oggetto di tre diverse sentenze di condanna fossero avvinti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva. La doglianza mirava a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p., sostenendo una diversa lettura dello iato temporale tra i fatti, della distanza geografica dei luoghi di consumazione, della precedente incensuratezza e del contenuto di un ulteriore procedimento pendente presso altra autorità giudiziaria. La Corte rileva però che tali censure sono genericamente confutative e non dimostrano vizi logici o violazioni delle regole applicative della continuazione; la decisione impugnata aveva invece valorizzato il notevole intervallo temporale, le differenti modalità esecutive e la collocazione dei fatti in regioni diverse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso l'unicità del disegno criminoso tra i reati accertati in sentenze diverse, sulla base di elementi come il distacco temporale di oltre un anno e quattro mesi, le differenti modalità delle condotte e la diversa collocazione territoriale dei fatti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In sede esecutiva la continuazione può essere riconosciuta solo se le violazioni sono parte di un unico programma criminoso originariamente concepito e dimostrato tramite concreti indicatori; non basta una mera reiterazione di condotte illecite o una generica propensione a delinquere.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la prova che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un unico programma criminoso, già delineato nelle sue linee essenziali al momento del primo reato.
- La mera esistenza di una serialità di condotte, o di un generico stile di vita illecito, non è sufficiente a integrare la continuazione, poiché tale situazione attiene piuttosto a istituti diversi come la recidiva o la professionalità nel reato.
- Per accertare la continuazione occorre valorizzare indicatori concreti quali omogeneità delle violazioni, bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità esecutive e sistematicità delle condotte; nessun indice, isolatamente considerato, è decisivo in modo automatico.
- In sede di legittimità il giudizio sulla continuazione è censurabile solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione dei criteri normativi, non per una mera diversa lettura dei fatti proposta dal ricorrente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze siano generiche, meramente confutative e non idonee a confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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