Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5597/2026 - Napoli, Sezione 6

per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comando Unità tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare Carabinieri di Roma sulla richiesta di aspettativa avanzata dal ricorrente il 2 agosto 2026.

Giustizia amministrativa202605422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull’istanza di collocamento in aspettativa per frequentare il corso di formazione per vice-ispettore della Polizia di Stato; successivamente, l’amministrazione ha respinto l’istanza e poi ha collocato il ricorrente in aspettativa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri ammesso al corso di formazione per vice-ispettore della Polizia di Stato, con inizio il 7 settembre 2026, aveva presentato il 2 agosto 2026 un’istanza di aspettativa per la durata del corso. Dopo un preavviso di diniego comunicato il 2 settembre, ha agito contro il silenzio sull’istanza, chiedendone l’accertamento dell’illegittimità e il risarcimento dei danni per i giorni di assenza dal corso. In seguito al diniego dell’8 settembre 2026, impugnato con separato ricorso, e alla collocazione in aspettativa disposta dal 15 settembre in esecuzione di una misura cautelare, il ricorrente ha chiesto in questo giudizio risarcimento e indennizzo per il periodo dal 7 al 15 settembre: ha dedotto che il ritardo avrebbe ridotto i giorni di assenza disponibili durante il corso e ritardato l’erogazione del trattamento economico spettante ai corsisti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda relativa al silenzio, poiché il procedimento si è concluso con un provvedimento sopravvenuto e l’interesse sostanziale a ottenere una decisione sull’istanza risultava soddisfatto. Ha respinto la domanda risarcitoria o indennitaria perché generica: il ricorrente non ha chiarito né quantificato il danno, né dimostrato che il ritardo avesse già prodotto conseguenze pregiudizievoli o rendesse probabile un danno futuro. L’eventuale riduzione dei giorni di assenza consentiti rappresentava una possibilità ipotetica, priva di autonoma utilità patrimoniale dimostrata; quanto all’eventuale differimento del trattamento economico del corso, la perdita era compensata dalla corresponsione del normale trattamento economico dell’Arma fino al 15 settembre 2026. Spese compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Alla luce di quanto precede sussistono i presupposti per la immediata definizione del ricorso con sentenza “breve”, atteso che il provvedimento sopravvenuto soddisfa l’interesse sostanziale del ricorrente a una pronuncia sulla sua istanza.

    Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata quando, sulla base degli elementi acquisiti e del contraddittorio, il provvedimento sopravvenuto ha soddisfatto l’interesse sostanziale fatto valere.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria per danni da ritardo amministrativo deve individuare con chiarezza il pregiudizio lamentato e fornire elementi per la sua quantificazione; la mera allegazione di conseguenze ipotetiche o di una possibile perdita futura non è sufficiente.
  • La riduzione di un contingente di assenze consentite durante un corso non costituisce, di per sé, un danno patrimoniale immediatamente risarcibile se non è dimostrata un’autonoma utilità economica perduta e non risultano conseguenze pregiudizievoli già verificatesi o probabili.
  • Il differimento del trattamento economico connesso alla partecipazione a un corso non integra una perdita risarcibile quando, nello stesso periodo, l’interessato continua a percepire il trattamento economico ordinariamente spettante per il rapporto di servizio in essere.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDanno da ritardo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.