Cassazione Penale, Ordinanza n. 14317/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la sua responsabilità. Dalla motivazione emerge che il reato per cui si procede sarebbe stato commesso il 26/10/2017. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la prescrizione del reato, sostenendo che il termine fosse già decorso; con memoria difensiva ha insistito su tale eccezione. Con il secondo e il terzo motivo ha contestato la valutazione di responsabilità e ha invocato l'applicazione della particolare tenuità del fatto, valorizzando anche la propria incensuratezza. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati: sul primo ha applicato la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, calcolando la maturazione della prescrizione al 25/10/2026; sugli altri ha richiamato la motivazione della sentenza d'appello sulla responsabilità e sull'insussistenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione perché, applicando la sospensione massima di un anno e sei mesi ex art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il termine non era ancora maturato e sarebbe maturato solo il 25/10/2026. Ha inoltre giudicato manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sulla responsabilità dell'imputata e aveva escluso la particolare tenuità del fatto, non essendo decisiva la sola incensuratezza. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel calcolo della prescrizione del reato si applica la sospensione del corso della prescrizione per la durata massima di un anno e sei mesi, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con conseguente differimento della maturazione del termine.
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamato quale fonte della modifica dell'art. 159 c.p. applicata al computo della prescrizione.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità quando non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini del calcolo della prescrizione occorre applicare il regime della sospensione del corso del termine vigente al momento rilevante, compresa la sospensione massima prevista dalla disciplina applicabile.
- La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata quando, computando correttamente i periodi di sospensione del termine, la maturazione risulti ancora lontana.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta sulla sola base dell'incensuratezza dell'imputato, se la motivazione di merito esclude altri presupposti applicativi dell'istituto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerga assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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