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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40314/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che il motivo non era formulato con la necessaria specificità ex art. 581, comma 1, c.p.p. e non confrontava puntualmente la motivazione del provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. per avere i giudici di merito omesso di pronunciare sentenza di proscioglimento nei suoi confronti. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era formulata in modo generico e indeterminato: non conteneva una specifica indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto idonei a confutare la motivazione della decisione impugnata, né consentiva al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi. Per questo il ricorso è stato ritenuto non conforme ai requisiti di specificità previsti per l'atto di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Norma evocata dal ricorrente come parametro per sostenere che i giudici di merito avrebbero dovuto pronunciare il proscioglimento, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile.

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. quale base normativa dell'inammissibilità del ricorso privo dei requisiti di specificità.

  • art. 616 c.p.p.

    Presupposto della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere una critica argomentata della decisione impugnata: non è sufficiente una doglianza assertiva o meramente generica.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, il motivo deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la censura, con confronto puntuale rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. non è sufficiente, di per sé, a superare il vaglio di ammissibilità se non è accompagnata da una puntuale indicazione degli elementi che imporrebbero il proscioglimento immediato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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