Cassazione Civile, Ordinanza n. 05191/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Due dipendenti di un'amministrazione fiscale hanno impugnato la decisione con cui erano stati esclusi dalla graduatoria, riformulata nel 2013, relativa a procedure selettive per l'attribuzione di sviluppi economici del personale delle aree funzionali I, II e III già appartenente all'Agenzia del Territorio. Essi chiedevano l'annullamento o la disapplicazione della determina che aveva espunto i loro nominativi, il riconoscimento del diritto alla reintegra in graduatoria e al conseguente inquadramento giuridico ed economico, con pagamento delle differenze retributive e dell'adeguamento del trattamento pensionistico. La Corte d'appello aveva respinto le domande ritenendo che gli sviluppi economici avessero funzione incentivante e richiedessero la presenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con i primi due motivi, violazione degli artt. 52 d.lgs. n. 165/2001 e 82 e 83 del CCNL comparto Agenzie fiscali 2002/2005, oltre a omesso esame di fatti decisivi: sostenevano che gli accordi attuativi qualificassero le progressioni come misure anche premiali e corrispettive, non solo incentivanti, e che pertanto non fosse necessario il requisito della permanenza in servizio al momento dell'approvazione della graduatoria. Con il terzo motivo hanno lamentato l'omesso esame dell'assenza nel bando di una previsione sul momento di approvazione della graduatoria, che avrebbe lasciato all'Amministrazione un potere arbitrario e creato disparità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il terzo. Ha affermato che, secondo la disciplina collettiva e l'orientamento già espresso in precedenti arresti, i passaggi economici interni alle aree professionali svolgono funzioni concorrenti corrispettiva, premiale e incentivante. Di conseguenza, la Corte territoriale aveva attribuito rilievo esclusivo alla sola funzione incentivante, erroneamente facendo discendere da ciò la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, senza considerare che la progressione aveva decorrenza retroattiva al 1° gennaio dell'anno di riferimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
La norma è richiamata per censurare la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto necessario, ai fini degli sviluppi economici, il requisito della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria; la Cassazione valorizza invece la disciplina collettiva che attribuisce alle progressioni funzioni anche corrispettive e premiali.
artt. 82 e 83 CCNL comparto Agenzie Fiscali 2002/2005
La disciplina collettiva è interpretata nel senso che i passaggi economici all'interno di ciascuna area professionale assolvono a funzioni concorrenti corrispettiva, premiale e incentivante, e che la loro decorrenza retroattiva al 1° gennaio dell'anno di riferimento esclude di poter fondare il beneficio solo sulla presenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria.
Massime di principio
- Nei sistemi di progressione economica interna del pubblico impiego contrattualizzato, la funzione incentivante non esaurisce la ratio dell'istituto, quando la disciplina collettiva attribuisca ai passaggi anche finalità corrispettive e premiali.
- La necessità della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria non può essere desunta in via automatica dalla sola finalità incentivante della progressione, se il contratto collettivo prevede una decorrenza retroattiva del beneficio.
- In presenza di una disciplina che assegna alle progressioni economiche funzioni plurime, l'interpretazione delle clausole applicative deve evitare effetti preclusivi irragionevoli o rimessi all'alea dei tempi amministrativi di definizione della procedura.
- L'omesso esame di un fatto decisivo può risultare assorbito quando il motivo di diritto accolto conduce comunque alla cassazione della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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