Sentenza n. 6588/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze del 28 marzo 2025 e del 5 dicembre 2025, dirette a ottenere la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno relativo a una domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi 2022
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sulle istanze volte a ottenere la convocazione propria e del datore di lavoro presso lo Sportello Unico Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, nonché l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha comunicato di avere revocato in autotutela, con atto del 5 settembre 2025, il nulla osta precedentemente rilasciato al ricorrente, negando contestualmente l’ingresso nel territorio nazionale.
La decisione
Il TAR, dato avviso alle parti della sopravvenuta causa di improcedibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La revoca in autotutela del nulla osta e il contestuale diniego di ingresso hanno infatti eliminato il presupposto dell’interesse alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, rendendo non più utile una pronuncia sul silenzio dell’amministrazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
all’udienza del 10.4.2026, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., è stato dato avviso alle parti della sopravvenuta esistenza di una causa di improcedibilità del ricorso
La disposizione è stata applicata per consentire alle parti di interloquire sulla sopravvenuta causa di improcedibilità rilevata dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta eliminazione del presupposto sostanziale cui era finalizzata l’istanza determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, poiché una pronuncia sull’obbligo di provvedere non arrecherebbe più un’utilità concreta al ricorrente.
- La revoca in autotutela del nulla osta e il contestuale diniego di ingresso nel territorio nazionale fanno venir meno l’interesse alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno collegato a quel nulla osta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →