Cassazione Penale, Sentenza n. 35353/2024 del 20/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Ravenna che aveva annullato il dissequestro disposto dal Pubblico Ministero e aveva ripristinato il sequestro preventivo dell'immobile sito a Cervia. Hanno articolato quattro motivi: (1) vizio di legittimazione dei resistenti (Savills e curatela) a far valere la restituzione del bene, in relazione agli artt. 568, commi 3 e 4, e 591, comma 1 lett. A, c.p.p.; (2) doglianza per il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore; (3) censura sull'applicazione dell'art. 324, comma 8, c.p.p., sostenendo che non sarebbe stata effettivamente contestata la proprietà dell'immobile; (4) vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. Nel contesto fattuale rilevato, il bene era stato concesso in comodato alla Fashion Lab dalla Sa.Co., poi dichiarata fallita; il curatore aveva sigillato i locali e la Fashion Lab aveva rinunciato a pretese sull'immobile, mentre erano stati documentati accessi non autorizzati e la rimozione dei sigilli, fatti che avevano portato al sequestro preventivo richiesto dalla curatela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Fashion Lab e di Saverio Moschillo per difetto di legittimazione a impugnare: entrambi non avevano il diritto alla restituzione del bene (la curatela del fallimento è l'unica titolare di una detenzione qualificata sui beni fallimentari; la Fashion Lab aveva inoltre rinunciato a ogni pretesa e il comodatario è obbligato a restituire il bene al curatore dopo il fallimento; Moschillo aveva perso ogni disponibilità con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 42 l.f.). Per tali ragioni le censure sono state assorbite dal vizio di legittimazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina i soggetti legittimati ad appellare le ordinanze in materia di sequestro preventivo: oltre a pubblico ministero, imputato e suo difensore, anche "la persona alla quale le cose sono state sequestrate" e "quella che avrebbe diritto alla loro restituzione"; la Corte interpreta la seconda espressione come riferita a chi ha una situazione giuridica soggettiva autonoma rispetto al bene (possesso o detenzione qualificata).
Norma richiamata a proposito della riesame del decreto di sequestro preventivo, coerente con l'interpretazione dei soggetti legittimati.
Richiama i soggetti legittimati al ricorso per cassazione avverso ordinanze che decidono nelle procedure di riesame e di appello, in linea con art. 322-bis.
Norme processuali richiamate dai ricorrenti in tema di impugnazioni e rappresentanza processuale; comunque assorbite dalla questione di legittimazione sostanziale.
art. 591, comma 1 lett. A c.p.p.
Richiamato fra le norme processuali invocate dai ricorrenti (riguarda i motivi di ricorso per cassazione), ma le censure sono risultate inammissibili per difetto di legittimazione.
Richiamato con riferimento alla possibilità di contestare la proprietà del bene nel procedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che la questione di legittimazione fosse comunque decisiva e assorbente rispetto alle censure su questo articolo.
Stabilisce che con la dichiarazione di fallimento l'amministratore perde la disponibilità dei beni della fallita; la Corte l'ha richiamata per escludere la legittimazione di Moschillo a chiedere la restituzione del bene.
Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 45936/2019, Sez. 3 n. 26196/2010, Sez. 3 n. 42918/2009, Sez. 2 civ. n. 16853/2005, Sez. 1 civ. n. 27938/2018)
Precedenti usati per precisare il concetto di "persona che avrebbe diritto alla restituzione" (possessione o detenzione qualificata), e per affermare che il curatore fallimentare è detentore qualificato dei beni del fallimento; inoltre la giurisprudenza civile conferma l'obbligo del comodatario a restituire il bene al curatore dopo il fallimento.
Massime di principio
- Solo chi è effettivamente titolare di una situazione giuridica soggettiva autonoma sul bene (persona alla quale le cose sono state sequestrate o quella che avrebbe diritto alla loro restituzione) è legittimato ad impugnare ordinanze in materia di sequestro preventivo; la mera disponibilità pregressa cessata dal fallimento non basta.
- Il curatore fallimentare, in quanto detentore qualificato dei beni del fallimento, ha diritto alla restituzione e legittimazione a intervenire per il sequestro o il ripristino dello stesso.
- Il comodatario perde il diritto di detenere il bene al manifestarsi del fallimento del comodante e deve restituirlo al curatore se richiesto; chi ha rinunciato espressamente a pretese sul bene non può reclamare poi la restituzione.
- Le censure processuali (vizio di motivazione, errata applicazione di norme procedurali, rigetto di istanze di rinvio) possono risultare irrilevanti se esiste un difetto di legittimazione: il vizio di legittimazione assorbe le altre questioni e conduce all'inammissibilità dell'impugnazione.
- In casi simili, chi ritiene di avere diritti sul bene dovrebbe prima accertare e documentare la propria posizione giuridica soggettiva (possesso qualificato, titolo che attribuisca diritto di restituzione) prima di proporre impugnazioni in materia di misure reali; altrimenti si espone a condanna per spese e ammende.
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