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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18841/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di dissequestro e restituzione del contenuto della cassetta di sicurezza intestata ad Alessandra Caputi e delle somme rinvenute nella cassetta di sicurezza intestata al ricorrente; il ricorrente si qualificava come terzo estraneo al procedimento penale (sentenza irrevocabile contro il padre Vittorio Ceretta) e contestava la qualificazione giuridica del vincolo sui beni (sosteneva fosse sequestro probatorio e non sequestro preventivo) nonché l'uso di un'annotazione di polizia giudiziaria quale elemento vincolante per la qualificazione del provvedimento ablatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di procura speciale richiesta per proporre ricorso per cassazione a favore di un terzo estraneo: il mandato conferito (21/06/2021) non indicava espressamente l'oggetto della procura speciale (mancava il riferimento alla proposizione di ricorso per cassazione o ad analoga impugnazione), come prescritto dall'art. 122 cod. proc. pen. Per tale motivo la Corte non è entrata nel merito delle censure sulla qualificazione del sequestro. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte quale parametro in tema di procura speciale: la mancanza della procura speciale prevista rende il ricorso per cassazione inammissibile.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    la determinazione dell'oggetto per cui è conferita

    La procura speciale deve indicare espressamente l'oggetto (es. la proposizione del ricorso per cassazione); l'assenza di tale specificazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce la successiva ratifica.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio (collegio ha deliberato ai sensi dell'articolo).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese processuali e per la comminazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa.

  • art. 252 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nella censura relativa alla natura del vincolo, ma non esaminata nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 262 cod. proc. pen.

    Richiamata (commi 1,3,4) dal ricorrente rispetto alla disciplina del sequestro; la Corte non si è pronunciata sul merito per inammissibilità procedurale.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Citato (comma 2) dal ricorrente in ordine alla qualificazione e impugnazione dei provvedimenti ablatori; non valutato nel merito per la dichiarata inammissibilità.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione nell'interesse di un terzo estraneo al procedimento penale è indispensabile una procura speciale che specifichi esplicitamente l'oggetto, compresa la facoltà di proporre ricorso per cassazione; la sua mancanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La formula generica di conferimento di mandato ('ogni più ampia facoltà di legge') non è sufficiente a sostituire la procura speciale richiesta dall'art. 122 c.p.p.; occorre indicare espressamente l'impugnazione che si intende proporre.
  • Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per vizi formali della rappresentanza, il giudice di legittimità non si pronuncia sul merito delle censure (es. sulla qualificazione del sequestro).
  • La carenza di diligente verifica della titolarità e dei limiti del mandato può comportare non solo l'inammissibilità dell'atto ma anche la condanna alle spese e l'applicazione di ammende in favore della Cassa delle ammende, se sussistono profili di colpa.
  • In casi analoghi, per tutelare il diritto del terzo alla restituzione o dissequestro, è prudente: 1) conferire procura speciale con espressa indicazione dell'impugnazione prevista (compresa la cassazione); 2) conservare e documentare il mandato formale in originale; 3) sollevare tempestivamente le questioni relative alla qualificazione del vincolo nel sindacato delle decisioni di merito, evitando di affidarsi a annotazioni di polizia come unico elemento giuridico.

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