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Sentenza

Sentenza del 15/02/2018 n. 453 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

NOTIFICAZIONI - Accertamento - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Impossibilità di esecuzione presso la sede sociale - Criterio sussidiario di cui all'art. 60, lett. e) del DPR n. 600/73 - Notifica al legale rappresentante - Solo in caso di indicazione di quest'ultimo nell'atto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la notificazione di un avviso di accertamento a una società presso la quale non era stato possibile eseguire la notifica nella sede sociale. Si doveva stabilire se fosse possibile notificare l'atto al legale rappresentante oppure se fosse necessario procedere mediante affissione nell'albo del Comune del domicilio fiscale della società. La notifica al rappresentante è ammessa solo quando il rappresentante sia identificato nell'atto e risieda nel medesimo Comune in cui la società ha il domicilio fiscale.

La decisione

La sentenza ha affermato che, per le società e gli enti, la regola principale è la notifica presso il Comune del domicilio fiscale, coordinando l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 con l'art. 145 c.p.c. Se la notifica presso la sede sociale è impossibile, la notifica al legale rappresentante costituisce un criterio sussidiario utilizzabile soltanto se il rappresentante è indicato nell'atto e risiede nello stesso Comune del domicilio fiscale dell'ente. In mancanza di tali condizioni, deve essere utilizzata la procedura prevista dall'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, ossia l'affissione nell'albo del Comune competente. La notifica eseguita al di fuori di questi presupposti non è valida.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    La notificazione degli atti tributari deve essere effettuata nel Comune del domicilio fiscale del contribuente. Quando non sia possibile procedere secondo le modalità ordinarie, la lettera e) prevede l'affissione nell'albo del Comune del domicilio fiscale.

  • Codice di procedura civile, art. 145

    Disciplina la notificazione degli atti alle persone giuridiche e agli enti. In caso di impossibilità di notifica presso la sede, consente il ricorso a modalità sussidiarie, tra cui la notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente, ma nel rispetto dei requisiti derivanti dal coordinamento con la disciplina tributaria.

Massime di principio

  • Per notificare un atto tributario a una società occorre fare riferimento anzitutto al Comune del domicilio fiscale e alla sede risultante per la società.
  • La notifica al legale rappresentante non è automaticamente valida quando la notifica presso la sede sociale non riesce: il rappresentante deve essere identificato nell'atto e deve risiedere nel medesimo Comune del domicilio fiscale della società.
  • Se tali condizioni non ricorrono, l'amministrazione deve utilizzare la procedura residuale dell'affissione nell'albo del Comune del domicilio fiscale, anziché notificare l'atto al rappresentante in un Comune diverso.
  • La verifica della validità della notifica richiede quindi di controllare sia il contenuto dell'atto, in particolare l'indicazione del rappresentante, sia la sua residenza e il domicilio fiscale dell'ente alla data della notifica.

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