Sentenza del 15/02/2018 n. 119 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Costi - Personale amministrativo e contabile di altra società - Gestita da stessi amministratori della contribuente - Deducibilità - Possibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2010, costi ritenuti indeducibili e la relativa IVA, contestando in particolare la genericità delle fatture e il difetto di inerenza delle prestazioni. Tra i costi figuravano servizi amministrativi e contabili resi da dipendenti di un’altra società, gestita dagli stessi amministratori della contribuente e con sede nello stesso complesso immobiliare, nonché spese per pasti e soggiorni. La società sosteneva la piena deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l’appello. Pur riconoscendo che la descrizione generica delle fatture può giustificare il disconoscimento dei costi, ha ritenuto plausibile e inerente l’utilizzo, da parte della contribuente, del personale amministrativo e contabile dell’altra società. Ha quindi riconosciuto un costo per servizi amministrativi pari al 61% del costo del personale amministrativo sostenuto dall’altra società nel 2010, rideterminando conseguentemente gli importi dovuti. Sono stati confermati gli ulteriori costi non riconosciuti e il resto dell’accertamento. Le spese di giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Articolo 109 del TUIR
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; le spese sono deducibili se sussistono certezza, obiettiva determinabilità e inerenza.
La deduzione richiede che il costo sia effettivamente sostenuto, correttamente imputato e riferibile all’attività d’impresa. Il contribuente deve poter dimostrare la natura, l’importo, la ragione economica e il collegamento funzionale del costo con l’attività esercitata.
Articolo 53, primo comma, della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
In caso di ricostruzione induttiva del reddito, l’Amministrazione deve considerare anche i costi inerenti, altrimenti verrebbe tassato il profitto lordo anziché quello netto, includendo nella base imponibile componenti di costo.
Articolo 96 del TUIR
È richiamato per distinguere gli interessi passivi dalle altre componenti negative, alle quali si applicano le regole generali di deducibilità e inerenza.
Cassazione, sentenze n. 1166/2012, n. 3995/2009 e n. 28028/2008
In caso di accertamento induttivo, l’Ufficio deve tenere conto anche delle componenti negative di reddito inerenti, poiché la tassazione deve riguardare l’utile netto e non il profitto lordo.
Massime di principio
- La deducibilità dei costi per servizi amministrativi prestati da una società collegata o gestita dagli stessi amministratori non è esclusa automaticamente: occorre verificare l’effettività del servizio, la sua utilità per l’impresa e il collegamento con l’attività produttiva.
- Fatture con descrizioni generiche possono essere considerate insufficienti, soprattutto ai fini della deduzione e della detrazione IVA. È quindi opportuno conservare contratti, prospetti delle ore lavorate, nominativi del personale, modalità di ripartizione dei costi, relazioni sull’attività svolta e ogni altra prova del servizio.
- La coincidenza degli amministratori o della sede tra le società costituisce un elemento da valutare con attenzione, ma non dimostra da sola l’inesistenza o l’indeducibilità del costo.
- In presenza di un accertamento induttivo, i maggiori ricavi devono essere accompagnati dal riconoscimento dei costi inerenti necessari alla loro produzione, anche quando la quantificazione avvenga mediante una percentuale ragionevole e motivata.
- Il riconoscimento del costo può essere solo parziale: il giudice può determinare la quota inerente sulla base dei dati disponibili, confermando invece le riprese relative a costi non adeguatamente documentati o non collegati all’attività d’impresa.
- La detrazione dell’IVA richiede una documentazione particolarmente precisa, idonea a identificare natura, quantità e concreta esecuzione delle prestazioni; la mera contabilizzazione della fattura non è sufficiente.
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