Sentenza del 15/02/2018 n. 122 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Maggior reddito in capo a socio di S.n.c. - Cancellazione - Estinzione - Istanza via Pec - Camera di commercio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2006, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato induttivamente un maggior reddito d'impresa e una maggiore IVA in capo alla società, nonché una maggiore IRPEF in capo al socio, a causa dell'omessa dichiarazione e della mancata risposta al questionario. In via principale, ha contestato la validità dell'accertamento notificato alla società, sostenendo che essa fosse già estinta per effetto della cancellazione dal Registro delle imprese. Ha inoltre dedotto la decadenza dell'Ufficio, la violazione delle norme sulla notificazione e l'infondatezza della pretesa tributaria. La questione decisiva ha riguardato la data effettiva di estinzione della società: il contribuente l'ha individuata nella data di ricezione telematica dell'istanza di cancellazione, mentre l'Agenzia sosteneva che rilevasse la successiva iscrizione formale della cancellazione nel Registro delle imprese.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente. Ha ritenuto nullo, o comunque inesistente per mancanza del soggetto destinatario, l'avviso di accertamento intestato e notificato alla società dopo la sua estinzione. Sebbene la cancellazione fosse stata formalmente iscritta il 30.01.2012, la Commissione ha ritenuto che l'estinzione dovesse retroagire alla data dell'11.12.2008, quando l'istanza di cancellazione era stata ricevuta telematicamente dalla Camera di commercio, considerando irrilevante il successivo rinvio a correzione. La decisione si è fondata anche sulla documentata cessazione dell'attività sociale già dal 2007. Le ulteriori questioni sono state dichiarate assorbite e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo del reddito quando il contribuente omette la dichiarazione o non fornisce gli elementi richiesti. La norma è stata richiamata come base dell'accertamento, ma la decisione non ha esaminato nel merito la correttezza della ricostruzione reddituale, avendo ritenuto dirimente l'estinzione della società.
Art. 55 D.P.R. 633/1972
Consente l'accertamento induttivo dell'IVA in caso di omessa dichiarazione o di mancata collaborazione del contribuente. Anche tale profilo è rimasto assorbito dall'accoglimento dell'eccezione relativa all'estinzione della società.
Art. 43 D.P.R. 600/1973
Disciplina i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento. La relativa contestazione è stata dichiarata assorbita, poiché l'avviso è stato ritenuto invalido per essere stato notificato a una società già estinta.
Art. 60 D.P.R. 600/1973
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari. La doglianza relativa alla notificazione non è stata esaminata nel merito, essendo stata ritenuta decisiva l'inesistenza del destinatario societario.
Art. 2495, comma 2, codice civile
La cancellazione dal registro delle imprese produce l'estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti.
La cancellazione determina l'estinzione della società e la perdita della sua soggettività e legittimazione processuale. Gli atti successivi devono essere rivolti ai soci, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla legge, e non possono essere validamente intestati alla società estinta.
Art. 4 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
Ha introdotto la formulazione dell'art. 2495, comma 2, c.c. applicata dalla Commissione per affermare l'effetto estintivo della cancellazione dal Registro delle imprese.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010
Affermano che la cancellazione dal Registro delle imprese determina l'estinzione della società, con conseguente perdita della capacità e della legittimazione processuale.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013
I soci subentrano nei rapporti debitori e creditori della società e sono loro, e soltanto loro, la giusta parte a cui notificare gli atti.
Dopo l'estinzione della società, gli atti relativi ai rapporti ancora pendenti devono essere indirizzati ai soci successori, non alla società ormai cancellata.
Massime di principio
- Un atto tributario intestato e notificato a una società già estinta per cancellazione dal Registro delle imprese può essere nullo o inesistente per mancanza del soggetto destinatario.
- In presenza di un'istanza telematica di cancellazione, la data di ricezione da parte della Camera di commercio può assumere rilievo, soprattutto quando sia dimostrato che la società aveva cessato concretamente ogni attività e che il successivo perfezionamento formale dipenda da adempimenti o correzioni non imputabili a una reale prosecuzione dell'attività.
- Dopo l'estinzione della società, l'Amministrazione deve individuare e notificare gli atti ai soci o agli altri soggetti legittimati, secondo le regole applicabili alla successione nei rapporti societari.
- La cancellazione non elimina automaticamente i debiti della società, ma modifica il soggetto cui l'Amministrazione deve rivolgere la pretesa e impone il rispetto delle garanzie procedurali nei confronti dei soci.
- Quando l'invalidità dell'atto per estinzione del destinatario è dirimente, il giudice può non esaminare le ulteriori contestazioni relative a decadenza, merito dell'accertamento o modalità di notificazione.
- La decorrenza dell'estinzione e gli effetti di una domanda di cancellazione possono dipendere dalla documentazione concreta: ricevuta telematica, protocollazione, eventuali richieste di correzione, iscrizione camerale e prova della cessazione effettiva dell'attività.
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