Sentenza del 15/02/2018 n. 169 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Il termine di prescrizione crediti tributari è decennale ex art. 2947 - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato quattro intimazioni di pagamento relative a IRPEF e IVA dichiarate ma non versate, sostenendo sia la mancata notifica degli atti presupposti sia l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari. In appello ha contestato l’applicazione del termine ordinario decennale, sostenendo che dovesse applicarsi il termine quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c. Ha inoltre contestato che la richiesta di rateizzazione potesse costituire ammissione del debito.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che per i crediti relativi a IRPEF e IVA si applica il termine ordinario decennale, poiché ogni obbligazione tributaria è autonoma rispetto a quella degli altri periodi d’imposta e non costituisce una prestazione periodica soggetta a prescrizione quinquennale. Poiché il termine decennale non era decorso, è risultata irrilevante la questione relativa alla richiesta di rateizzazione. Il contribuente è stato inoltre condannato a rimborsare le spese di giudizio, liquidate in euro 1.700 per ciascun resistente.
Norme richiamate
Art. 2946 cod. civ.
termine ordinario decennale
Si applica ai crediti tributari IRPEF e IVA quando non esiste una specifica disposizione derogatoria e il credito deriva da obbligazioni tributarie autonome.
Art. 2947 cod. civ.
La sentenza richiama il termine decennale ordinario per la prescrizione dei crediti tributari, qualificando le obbligazioni relative ai singoli periodi d’imposta come autonome.
Art. 2948, n. 4, cod. civ.
pagamenti da effettuarsi con frequenza annuale
Non si applica ai tributi IRPEF e IVA, perché tali imposte non costituiscono prestazioni periodiche: ogni periodo d’imposta genera una nuova e autonoma obbligazione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016
Il termine decennale derivante dall’actio judicati presuppone il passaggio in giudicato di un provvedimento giurisdizionale e non consegue automaticamente alla definitività di un atto amministrativo; occorre individuare la natura del credito per stabilire il termine applicabile.
Cassazione, sentenza n. 5897 dell’8 marzo 2017
Richiamata a sostegno dell’applicazione del termine decennale ai crediti tributari relativi a obbligazioni autonome.
Cassazione, sentenza n. 2010 del 23 febbraio 2010
Richiamata per escludere la natura periodica delle obbligazioni tributarie riferite ai diversi anni d’imposta.
Cassazione, sentenza n. 2941 del 2007
la prestazione tributaria, stante l’autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica
Ogni credito tributario nasce da una nuova valutazione dei presupposti impositivi relativa al singolo periodo d’imposta; pertanto non si applica automaticamente la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche.
Massime di principio
- Per i crediti relativi a IRPEF e IVA dichiarate ma non versate, in assenza di una specifica norma derogatoria, il termine di prescrizione è generalmente decennale.
- La prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche non si applica automaticamente ai tributi, perché ogni anno d’imposta dà luogo a un’obbligazione autonoma.
- La definitività di un atto amministrativo tributario non equivale al passaggio in giudicato di una sentenza: il termine di prescrizione deve essere individuato in base alla natura del credito.
- La prescrizione decorre e può essere verificata solo considerando il singolo credito, il relativo periodo d’imposta e gli eventuali atti interruttivi regolarmente notificati.
- Quando il termine decennale non è ancora decorso, diventano irrilevanti altre contestazioni, come quella relativa all’efficacia di una richiesta di rateizzazione quale riconoscimento del debito.
- In caso di soccombenza nel giudizio tributario, il contribuente può essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione e dell’agente della riscossione.
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