Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/02/2018 n. 307 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Cessione di azienda - plusvalenza - momento in cui si realizza - conclusione del contratto - rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il momento in cui si realizza, ai fini delle imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda. Il principio applicato è quello per cui il ricavo deve essere imputato all'esercizio in cui viene stipulato l'atto di cessione, coincidente con la conclusione del contratto. Non assumono rilievo né il successivo mancato pagamento del prezzo o degli assegni emessi dall'acquirente, né le vicende successive relative all'adempimento, alla transazione novativa o alla risoluzione consensuale del contratto. Tali eventi sono estranei al presupposto impositivo e, inoltre, la risoluzione per mutuo dissenso non è opponibile ai terzi, inclusa l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 1372, secondo comma, c.c.

La decisione

La pretesa fiscale è stata ritenuta fondata: la plusvalenza deve essere tassata nell'esercizio in cui è stato concluso il contratto di cessione dell'azienda. Il successivo mancato incasso del prezzo non elimina né differisce il presupposto impositivo, poiché la tassazione non dipende dall'effettivo pagamento, ma dal perfezionamento della cessione. Le successive vicende contrattuali possono eventualmente consentire al contribuente di tutelare i propri diritti nei confronti dell'acquirente, ma non modificano, di regola, la rilevanza fiscale originaria dell'operazione.

Norme richiamate

  • Art. 1372, comma 2, del codice civile

    Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

    La risoluzione consensuale o il mutuo dissenso del contratto di cessione non è, di regola, opponibile ai terzi; tale inopponibilità opera anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, che può fare riferimento al contratto originariamente concluso.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, la plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda si considera generalmente realizzata al momento della conclusione del contratto, non al momento dell'effettivo incasso del prezzo.
  • Il mancato pagamento da parte dell'acquirente, anche se documentato da assegni insoluti, non elimina automaticamente il reddito già imputato al cedente secondo il criterio di competenza.
  • Le vicende successive alla cessione, come transazioni, novazioni o risoluzioni consensuali, non incidono retroattivamente sulla tassazione già maturata, salvo specifiche disposizioni fiscali applicabili al caso concreto.
  • Gli accordi successivi tra cedente e acquirente possono tutelare il contribuente sul piano civilistico, ma non sono normalmente opponibili all'Amministrazione finanziaria per negare un'operazione già perfezionata.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere il momento di perfezionamento dell'operazione, rilevante fiscalmente, dal successivo momento di pagamento o dalle difficoltà di riscossione del corrispettivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.