Sentenza del 15/02/2018 n. 32 - Comm. Trib. Prov. Novara
Fiscalità Locale - TARSU - Accertamento. Avviso di accertamento notificato nel termine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata - Legittimità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l’avviso notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Il termine quinquennale si applica a entrambe le ipotesi: insufficiente versamento e mancato inserimento di un’unità immobiliare imponibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell’avviso di accertamento TARSU, sostenendo che fosse stato notificato oltre il termine previsto dalla legge. La questione riguardava l’individuazione del termine applicabile sia nel caso di versamento insufficiente dell’imposta, sia nel caso di omessa dichiarazione di un’unità immobiliare soggetta a tassazione.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Il termine scade al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
La norma stabilisce il termine entro cui il Comune deve notificare l’avviso di accertamento per i tributi locali. Il termine si applica anche agli accertamenti TARSU relativi sia a insufficienti versamenti sia all’omessa dichiarazione di immobili tassabili.
Massime di principio
- Per gli accertamenti relativi ai tributi locali, l’atto è tempestivo se notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione.
- Il termine quinquennale non riguarda soltanto il mancato o insufficiente pagamento, ma anche l’omessa indicazione di un’unità immobiliare soggetta a tributo.
- Per verificare la tempestività dell’accertamento occorre individuare l’anno d’imposta, stabilire quando doveva essere presentata la dichiarazione e calcolare la scadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo.
- La mancata presentazione o l’incompletezza della dichiarazione non comportano automaticamente l’illegittimità dell’accertamento: l’atto può essere notificato entro il termine quinquennale previsto dalla legge.
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