Cassazione Penale, Sentenza n. 3419/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna per bancarotta documentale (e, per Sabattini, anche patrimoniale) in relazione al fallimento della s.r.l. Chassid. Pace deduceva vizio di motivazione sostenendo che non risultava provato che gli fossero state consegnate le scritture contabili sottratte. Sabattini articolava vari motivi: illegittima esclusione o inutilizzabilità della consulenza tecnica di parte e dei documenti allegati (riferendosi agli artt. 597 e 438 c.p.p.), difetto di motivazione circa l'epoca e la destinazione delle cessioni dei beni (sostenendo che alcune cessioni erano avvenute durante la liquidazione di Pace e non quando Sabattini era amministratore), contestazione sulla prova della distrazione del bene di maggior valore (presunta da copia informale di atto di cessione), e richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero in massima parte 'versati in fatto' e privi della specificità richiesta per il sindacato di legittimità, non contestando errori di diritto né l'illogicità della motivazione della Corte territoriale. In particolare la Corte ha ritenuto non provata la destinazione dei beni ai creditori, ha ritenuto credibile l'impianto probatorio che individua in Sabattini il "dominus" che ha occultato i beni e in Pace un semplice prestanome/liquidatore inadeguato al ruolo, e ha confermato la valutazione discrezionale circa la non prevalenza delle attenuanti generiche. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, essendo i ricorsi ritenuti in colpa, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 597 e 438 cod. proc. pen.
I riferimenti agli articoli sono fatti in relazione alla dedotta illegittimità o inutilizzabilità della consulenza tecnica di parte e dei documenti allegati: la Corte ha ritenuto che la questione della utilizzabilità di tali atti fosse stata valutabile e che, anche esaminando tali documenti, la decisione di merito restava fondata.
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402 (Dessimone) e Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004 (Dia)
Principio di cassazione richiamato: il sindacato di legittimità è limitato a verificare la presenza di un apparato argomentativo logico nella decisione impugnata; non è consentita una riconsiderazione di merito degli elementi fattuali né la sostituzione della valutazione probatoria del giudice di merito con quella del giudice di legittimità.
Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)
Principio che la scelta del giudice di merito nel confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti è discrzionale e sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata; pertanto la mancata prevalenza delle attenuanti generiche non è censurabile se ben motivata.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti: il ricorso deve contestare vizi di diritto o l'illogicità manifesta della motivazione, non proporre una diversa valutazione delle prove.
- I motivi di cassazione devono essere specifici: deduzioni generiche o "verse in fatto" sono inammissibili.
- La utilizzabilità di consulenze tecniche o documenti tardivamente prodotti può essere rilevante, ma anche ammessi restano subordinati alla valutazione complessiva del merito; la mera produzione non rimescola automaticamente l'esito probatorio.
- Nelle ipotesi di bancarotta documentale/patrimoniale, l'occultamento delle scritture contabili e la sparizione degli asset costituiscono indizi forti di distrazione; la difesa deve fornire elementi concreti e documentali che dimostrino la lecita destinazione o il pagamento dei corrispettivi.
- La valutazione circa l'applicabilità e la prevalenza delle circostanze attenuanti è discrezionale e difficilmente censurabile in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è sufficiente e coerente.
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