Cassazione Penale, Sentenza n. 23097/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di €16.079.064 (crediti d'imposta nel cassetto fiscale della società). Il ricorrente censurava l'ordinanza per aver ritenuto carente la procura speciale conferita all'avvocato, deducendo violazione dell'art. 122 cod. proc. pen. e sostenendo che la procura speciale depositata fosse valida perché inviata al Tribunale e corredata dal riferimento al procedimento e dalla presenza del legale rappresentante all'udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la norma rilevante fosse l'art. 100 cod. proc. pen. (e non l'art. 122) secondo la quale il terzo interessato in procedure incidentali penali deve stare in giudizio mediante difensore munito di procura speciale. La procura depositata è stata considerata generica e invece qualificabile come procura dell'indagato, priva del necessario richiamo al provvedimento impugnato e al mezzo di impugnazione per la posizione del terzo. Gli elementi successivi (invio dell'istanza, deposito tardivo della procura, presenza in udienza) non hanno rilievo per sanare il difetto formale. Per l'inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 122 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente ma ritenuta non pertinente dalla Corte; la disciplina rilevante per la procura speciale del difensore del terzo interessato è un'altra (art. 100).
art. 100 cod. proc. pen.
Norma applicabile: il terzo interessato titolare del bene sequestrato è parificato alla parte privata diversa dall'imputato e può agire nel processo solo per il tramite di un difensore munito di procura speciale; la procura deve far emergere la chiara volontà di affidare la difesa per quella specifica procedura.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte ha adottato la condanna alle spese e la sanzione alla cassa delle ammende in base a questa norma.
art. 571, comma III cod. proc. pen. (richiamato nel testo della procura esaminata)
Menzionato come esempio nelle facoltà attribuite nella procura oggetto del giudizio; non ha però sostituito l'esigenza che la procura del terzo indichi in modo chiaro la volontà di impugnare il provvedimento di sequestro.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato solo in relazione alla modalità di trattazione scritta del procedimento in Cassazione (mancanza di richiesta di discussione).
Massime di principio
- Il terzo interessato (titolare del bene sequestrato) negli incidenti penali può intervenire solo tramite difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; la mancata procura speciale valida determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La procura speciale deve manifestare in modo chiaro e specifico la volontà di affidare al difensore l'incarico di impugnare quel provvedimento e/o di svolgere la concreta attività processuale richiesta; formule generiche o procure aventi valore tipico dell'indagato possono non essere sufficienti per il terzo.
- Atti successivi o elementi estrinseci (invio dell'istanza, deposito tardivo della procura, presenza del rappresentante in udienza) non sanano il difetto formale della procura che doveva emergere dall'atto originario.
- Se il ricorso in cassazione è manifestamente infondato o inammissibile per vizi procedurali, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze previste (spese e ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
- Per evitare l'inammissibilità, è buona prassi redigere e depositare tempestivamente una procura speciale che indichi il numero di registro, il provvedimento impugnato e il mezzo di impugnazione prescelto; in caso di dubbi, specificare espressamente la volontà di impugnare il singolo provvedimento.
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