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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24261/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Genova, con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti. L'imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale indicato le ragioni del mancato rilievo di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e per non avere motivato sulla quantificazione della pena concordata. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure investono profili non consentiti nel giudizio avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., poiché il ricorso è ammissibile solo se attiene alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione del giudice; sono invece inammissibili doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p. e su vizi della sanzione, salvo il caso di pena illegale. Nel caso concreto, la censura sulla pena era generica e non evidenziava alcun profilo di illegalità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha precisato che, nel concordato in appello, non sono deducibili in cassazione le doglianze relative alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né i vizi della quantificazione della pena, quando la sanzione rientri nei limiti di legge e non presenti profili di illegalità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    sentenza resa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.

    La sentenza di appello pronunciata all'esito del concordato è impugnabile in cassazione solo per censure inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione del giudice.

  • art. 129 c.p.p.

    mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p. non è deducibile la doglianza relativa alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento, se non nei limiti consentiti dalla struttura del concordato e salvo ipotesi diverse non emerse nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in relazione alla colpa nella causazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure che investano la formazione della volontà dell'imputato di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi rinunciati nel concordato in appello, inclusa la censura sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che il tema investa specifici profili ancora deducibili secondo i limiti del rito.
  • Nel concordato in appello non è deducibile in cassazione un generico vizio di motivazione sulla quantificazione della pena quando la sanzione concordata sia legale, cioè compresa nei limiti edittali e conforme alla previsione normativa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, commisurata alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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