Cassazione Penale, Sentenza n. 46526/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la dichiarazione di inammissibilità dell'appello contro la sentenza del GIP di Enna (28/04/2016) per reati di riciclaggio e falso in certificazioni amministrative, deducendo che l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile sulla base della non retroattività delle disposizioni della legge 103/2017. In sostanza la difesa sostiene che le nuove disposizioni avrebbero ostato alla declaratoria di genericità dei motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, richiamando il principio delle Sezioni Unite (Sent. n. 8825/2016) secondo cui appello e ricorso per cassazione sono inammissibili se i motivi non sono specifici e non enunciano e argomentano i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata. Si osserva che tale principio era già consolidato prima della legge 103/2017 e che il ricorrente non ha contestato i presupposti rilevati dalla Corte territoriale per l'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza depositata il 22/09/2022.
Norme richiamate
Sezioni Unite, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 22/02/2017)
Principio secondo cui appello e ricorso per cassazione sono inammissibili per difetto di specificità quando non esplicitano e argomentano i rilievi critici rispetto alle motivazioni della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.
Richiamata dal ricorrente come norma sulla non retroattività; la Corte rileva che il principio di specificità è antecedente alla legge e rimane applicabile, perciò l'invocata non retroattività non altera l'irrimediabile genericità dei motivi.
Art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; il procedimento è stato svolto secondo le forme previste da tale disposizione.
Dispositivo applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende, in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso.
Massime di principio
- L'appello deve indicare in modo chiaro e specifico i motivi di gravame e argomentare i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; la genericità comporta inammissibilità.
- L'onere di specificità è proporzionale alla precisione delle ragioni esposte nella sentenza impugnata: più la decisione è dettagliata, maggiore deve essere la specificità dell'impugnazione.
- La semplice invocazione di norme successive (es. richiamo alla non retroattività di una legge) non è di per sé sufficiente a superare il difetto di specificità dei motivi se non si spiega concretamente in che modo la norma incide sul caso concreto.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; ciò va considerato quando si valuta se proporre un appello di contenuto generico.
- In casi simili è consigliabile, prima di proporre appello o ricorso per cassazione, identificare i punti precisi della decisione impugnata (passi motivazionali, valutazione delle prove, applicazione di norme) e fornire argomentazione giuridica e fattuale circostanziata per ciascun motivo.
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