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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05456/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la confisca dell'immobile di sua formale proprietà (Verona, via Stanga n. 38) disposta nel procedimento di prevenzione promosso nei confronti del padre Antonio Giardino (ritenuto capo di articolazione locale di 'ndrangheta). Denuncia: (i) illegittima esclusione della sua legittimazione a contestare i presupposti della confisca (pericolosità del proposto, sproporzione economica, provenienza lecita dei fondi); (ii) errata ricostruzione della disponibilità del bene a favore del proposto sulla sola base del rapporto di parentela e di comportamenti occasionali (p.es. "utilizzo momentaneo"), nonché ingiustificato riversamento sull'odierna ricorrente dell'onere di provare la lecita provenienza delle risorse e la capacità reddituale necessaria all'acquisto (viene contestata l'applicazione al terzo della metodologia di calcolo della sperequazione riservata al proposto). La difesa ha prodotto documentazione (mutuo CONSAP, condizioni dell'immobile al momento dell'acquisto, versamenti su PostePay, redditi propri) ma, secondo la ricorrente, non è stata valutata adeguatamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato il decreto di confisca. Motivi principali: (i) principio consolidato (Sez. U., n. 30355/2025 Putignano) secondo cui il terzo formalmente intestatario può contestare essenzialmente la propria effettiva titolarità sui beni, ma non i presupposti sostanziali della misura di prevenzione (quali la pericolosità del proposto), che spettano al proposto; (ii) la Corte territoriale non ha applicato alcuna presunzione automatica ma ha valutato le prove, ritenendo sussistente la disponibilità dell'immobile in capo al proposto: elementi fattuali considerati decisivi includono il possesso di tre mazzi di chiavi da parte del proposto, la residenza della ricorrente a migliaia di km di distanza, l'assenza di spiegazioni plausibili sul mancato utilizzo o messa a reddito dell'immobile, e l'insufficienza dei redditi dichiarati dalla ricorrente nel periodo 2015-2020 per giustificare l'acquisto e il mutuo (assenza di trasferimenti dal coniuge antecedenti all'acquisto). La Corte ha inoltre richiamato i criteri probatori richiesti (indagini rigorose, elementi di gravita', precisione e concordanza) e ha confermato che, ai fini di confutare la fittizietà dell'intestazione, il terzo può utilizzare anche l'accertamento della sproporzione tra valore del bene e redditi propri; in questo caso la prova fornita dalla ricorrente è stata ritenuta insufficiente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione) - art. 4, lett. a) e b)

    Definisce la nozione di "persona socialmente pericolosa" e i casi in cui si applicano le misure di prevenzione; nel caso in esame il padre è stato ritenuto socialmente pericoloso ai sensi di tali disposizioni.

  • d.lgs. n. 159/2011 - art. 10

    Richiamato nel ricorso per denunciare presunte violazioni procedurali relative alla legittimazione e alla partecipazione del terzo; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze rispetto ai limiti della legittimazione del terzo.

  • d.lgs. n. 159/2011 - art. 20

    Stabilisce il potere del Tribunale di ordinare il sequestro dei beni dei quali il proposto risulta poter disporre direttamente o indirettamente; la Corte richiama l'applicazione della disciplina generale sulla prova della disponibilità indiretta.

  • d.lgs. n. 159/2011 - art. 23

    Norme procedural-patrimoniali richiamate nel ricorso; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina applicabile.

  • d.lgs. n. 159/2011 - art. 24

    Regola la confisca di prevenzione (anche per sproporzione tra beni e redditi); la Corte conferma che il criterio della sproporzione è utilizzabile anche dal giudice per valutare la posizione del terzo ai fini della confutazione della fittizietà dell'intestazione.

  • d.lgs. n. 159/2011 - art. 26, comma 2

    Introduce presunzioni di fittizietà per gli atti dispositivi realizzati dal soggetto portatore di pericolosità; la Corte indica che tali presunzioni operano con specificità e che, in loro assenza, si applica la disciplina generale della prova.

  • d.lgs. n. 159/2011 - art. 19

    Richiama la disciplina relativa ai terzi (coniuge, figli, conviventi) formalmente intestatari: pur essendo soggetti protetti, la loro posizione può essere valutata tramite prove della effettiva capacità economica.

  • Costituzione - art. 42

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di proprietà; la Corte ha bilanciato tale profilo con la normativa di prevenzione e la specifica disciplina probatoria.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite, sentenza n. 30355 del 27/03/2025, Putignano)

    Principio interpretativo fondamentale: il terzo formalmente intestatario può contestare principalmente la propria effettiva titolarità sui beni e non i presupposti della misura di prevenzione applicabile al proposto; la Corte ha fatto proprio questo orientamento.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 33451/2014 Repaci e altre pronunce richiamate)

    Richiamate per i criteri di motivazione, il divieto per il proposto di giustificare sproporzioni con proventi da evasione e per i criteri di prova indiretta (gravita', precisione e concordanza).

Massime di principio

  • Il terzo formalmente intestatario (coniuge, figli, conviventi) è legittimato principalmente a provare la propria effettiva titolarità e la lecita provenienza dei mezzi usati per l'acquisto; non può, di regola, contestare direttamente la pericolosità sociale del proposto, che è questione riservata al procedimento nei confronti di quest'ultimo.
  • L'onere probatorio è ripartito: l'accusa deve dimostrare elementi idonei a sostenere la fittizietà dell'intestazione e la disponibilità effettiva del bene in capo al proposto; il terzo deve producere elementi fattuali concreti (documenti, movimenti bancari, contratti, prova di mutui, di pagamenti) che dimostrino l'acquisizione con risorse proprie e la reale disponibilità economica.
  • Per dimostrare la fittizietà dell'intestazione e la disponibilità del proposto sono richieste indagini rigorose e prove indirette con requisiti di gravita', precisione e concordanza; semplici circostanze indiziarie o l'appello al rapporto di parentela non sono sufficienti.
  • La valutazione della sproporzione tra valore del bene e redditi del terzo può essere utilizzata dal giudice anche ai fini della verifica della fittizietà dell'intestazione, applicando criteri analoghi a quelli usati per il proposto, con la precisazione che il terzo, se prova la lecita origine delle risorse, esclude la confisca nei suoi confronti.
  • Elementi fattuali rilevanti per provare la disponibilità concreta del bene includono: uso continuativo o possesso di chiavi, residenza abituale, trasferimenti bancari e pagamenti documentati, condizioni temporali dei movimenti economici rispetto alla data di acquisto, mancata messa a reddito dell'immobile, e la corrispondenza tra redditi dichiarati e oneri del mutuo.
  • L'"utilizzo momentaneo" o l'uso occasionale, anche se avvenuto durante periodi particolari (p.es. emergenza COVID), non sostituisce elementi probatori forti circa la disponibilità effettiva e il controllo del bene da parte del proposto.

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