Cassazione Penale, Sentenza n. 15082/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello, assorbendo il secondo motivo in ragione dell'accoglimento del primo. Non è stata decisa la questione di merito circa la sussistenza del reato di evasione; il processo dovrà essere nuovamente giudicato tenendo conto della memoria difensiva e dei profili probatori contestati.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 2/3/2023 che aveva riformato in peius l'assoluzione del Tribunale di Rimini e condannato Amandonico per il reato di evasione (art. 385 c.p.). Il ricorrente deduceva, in primo luogo, la nullità per omissione della valutazione di una memoria difensiva inviata tramite PEC il 14/02/2023 contenente argomentazioni specifiche confutanti le doglianze del pubblico ministero (violazione del diritto di difesa, art. 178, comma 1, lett. c c.p.p.). In secondo luogo denunciava vizio di motivazione e travisamento della prova: la Corte d'appello avrebbe riformato l'assoluzione senza confutare adeguatamente le ragioni che avevano portato il Tribunale a ritenere incerta la corrispondenza cronologica delle videoriprese (data/ora sovraimpressi) e senza considerare che il transito dell'imputato poteva essere giustificato da attività lavorative. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (omessa valutazione della memoria PEC contenente argomentazione difensiva) e ha annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio, ritenendo tale omissione causa di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
Norme richiamate
Norma del codice penale che disciplina il reato di evasione; nella vicenda costituisce il fatto oggetto del processo (allontanamento dagli arresti domiciliari).
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte interpreta questa disposizione nel senso che l'omessa valutazione in motivazione di un atto difensivo (anche inviato tramite PEC) contenente argomentazione idonea a un concreto esercizio del diritto di difesa integra una nullità generale a regime intermedio, tale da rendere annullabile la sentenza.
Massime di principio
- Memorie difensive inviate via PEC che contengono argomentazioni sostanziali devono essere esaminate e richiamate in motivazione; la loro omissione può costituire nullità rilevante (art. 178 c.p.p.).
- Le videoriprese con data/ora sovraimpressi non forniscono di per sé prova certa della corrispondenza cronologica: il giudice deve verificare l'affidabilità del cronografo e cercare riscontri probatori; in mancanza, è legittimo dubbio circa la riconducibilità temporale delle immagini.
- In sede di impugnazione, la Corte che intende riformare un'assoluzione deve confutare specificamente le ragioni che hanno portato all'assoluzione; una motivazione generica o omissioni rispetto alle argomentazioni difensive non sono ammissibili.
- Se la Corte di cassazione accoglie un motivo riferito a nullità procedurale (es. mancata considerazione di atti difensivi), annulla e rinvia il giudizio senza decidere sul merito della responsabilità, rimettendo l'esame a un altro collegio.
- Prassi difensiva consigliata: inviare per PEC memorie chiare e complete con evidenza degli allegati e conservare ricevute; sollecitare che tali atti siano espressamente valutati in motivazione per evitare nullità procedurali.
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