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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14056/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la decisione della Corte di appello di Bologna che aveva disposto la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria tedesca in esecuzione di un mandato di arresto processuale emesso dal Tribunale di Kempten per i reati di favoreggiamento del traffico di sostanze stupefacenti in concorso e possesso di sostanze stupefacenti in quantità non minime. La difesa lamentava la violazione dell'art. 17 della legge n. 69/2005 per il rifiuto da parte della Corte territoriale di acquisire una perizia tossicologica (volta a verificare la quantità di principio attivo) ritenuta necessaria per precisare la gravità indiziaria alla base del mandato; la perizia è stata poi trasmessa via PEC dopo la sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo ha rilevato la tardività dell'impugnazione: la sentenza era stata depositata e motivata il 7 marzo 2024, il termine per proporre ricorso in Cassazione (cinque giorni) scadeva il 12 marzo 2024, mentre il ricorso è stato depositato via PEC il 13 marzo 2024. In secondo luogo, anche sul merito la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché mirava a rimettere in discussione la valutazione della "gravità indiziaria" a fondamento del mandato di arresto: dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10 il riferimento ai "gravi indizi" è stato rimosso dall'art. 17 della legge n. 69/2005, per cui la mancata indicazione di tali indizi non costituisce più legittimo motivo di rifiuto della consegna. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005, art. 17

    La Corte evidenzia che, recependo le modifiche del d.lgs. 2/2021, l'art. 17 non richiede più l'indicazione di "gravi indizi" come condizione per la consegna; la loro assenza non è motivo legittimo di rifiuto.

  • legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5

    Stabilisce il termine per impugnare le decisioni in materia di consegna; la Corte ha richiamato il termine perentorio di cinque giorni per la proposizione del ricorso in Cassazione.

  • legge n. 69 del 2005, art. 17, comma 6

    Richiamato insieme all'art. 22, comma 5, per determinare il termine di impugnazione e la tempestività del ricorso; la tardività ha portato all'inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art. 585, comma 2, lettera b

    Norma processuale richiamata in combinato disposto per individuare i termini e le modalità di impugnazione delle decisioni sulla consegna; usata per valutare la tempestività del ricorso.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Ha modificato la disciplina dell'estradizione europea/incisioni della legge 69/2005, rimuovendo il riferimento ai "gravi indizi" dall'art. 17; tale modifica è centrale per escludere la rilevanza della mancata indicazione della gravità indiziaria come motivo di rifiuto.

  • Cass. Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021 (Rv. 282118)

    Giurisprudenza di supporto che conferma l'orientamento secondo cui la mancata indicazione dei "gravi indizi" non legittima il rifiuto della consegna dopo le modifiche normative.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Richiamato in relazione alle pronunce conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità; norma che disciplina le decisioni finali della Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • In procedimenti di consegna/mandati d'arresto europei è essenziale rispettare i termini perentori per impugnare: il mancato rispetto del termine di 5 giorni per il ricorso in Cassazione comporta l'inammissibilità e l'impossibilità di ottenere riesame sostanziale.
  • Dopo il d.lgs. 2/2021 la mancata indicazione di "gravi indizi" nel mandato non è più motivo valido per rifiutare la consegna: le contestazioni sulla gravità indiziaria difficilmente avranno esito favorevole in sede di legittimità.
  • Prove o perizie acquisite o depositate tardivamente (ad es. dopo la decisione di merito) rischiano di non essere valutate in sede di impugnazione: devono essere presentate tempestivamente nei gradi di giudizio opportuni.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, il giudice di legittimità non entra nel merito e le nuove informazioni sopravvenute non vengono esaminate in quella sede; tali elementi potranno rilevare solo in sede di esecuzione del titolo, ove previsto.
  • Chi intende opporsi alla consegna per vizi procedurali deve puntare su profili di diritto formali e tempestivi (termini, competenze, nullità) più che su una rinnovata valutazione probatoria della gravità del fatto, ormai limitata dalla normativa vigente.
  • La difesa deve curare con priorità la tempestiva proposizione dei rimedi disponibili e, se possibile, chiedere l'ammissione immediata di prove essenziali già prima della decisione per evitare decadenze processuali.

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