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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 602/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Appello contro l'ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza di condanna per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale aveva ritenuto l'atto di appello trasmesso via PEC privo di sottoscrizione digitale e quindi non conforme agli obblighi di cui all'art. 24, commi 6-bis e 6-quinquies, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza in Cassazione con due motivi: (1) incompetenza funzionale del giudice che ha dichiarato l'inammissibilità (ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. la decisione dovrebbe spettare al giudice dell'impugnazione); (2) errata applicazione della normativa sulla firma digitale, deducendo che l'atto era un documento cartaceo firmato, scannerizzato e allegato alla PEC e non un documento informatico che richiede firma digitale.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato sul primo motivo: la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione è stata pronunciata dal medesimo giudice che aveva emesso la sentenza di primo grado, quando invece la competenza spetta al giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. Per tale incompetenza funzionale la Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e l'ha annullata senza rinvio nei confronti del ricorrente. Il secondo motivo è stato assorbito. Gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Catania per le ulteriori determinazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 2, cod. proc. pen.

    La competenza a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione spetta al giudice dell'impugnazione; una pronuncia in tal senso da parte del giudice di primo grado è affetta da incompetenza funzionale e determina la nullità della decisione impugnata.

  • art. 24, commi 6-bis e 6-quinquies, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020

    La disposizione impone l'uso di firma digitale per la sottoscrizione dell'atto in forma di documento informatico; tuttavia, non si applica ai casi in cui l'atto è un documento cartaceo firmato e poi scansionato e trasmesso via PEC come allegato, che può non richiedere firma digitale. Nel caso di specie la Corte ha però rimesso la decisione sulla fondatezza di tale profilo alla Corte d'appello, avendo annullato per incompetenza il provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • La dichiarazione di inammissibilità di un'impugnazione deve essere pronunciata dal giudice competente per l'impugnazione (di norma la Corte d'appello); se il giudice di primo grado dichiara l'inammissibilità, tale decisione può essere nulla per incompetenza funzionale.
  • La normativa sulla firma digitale (art. 24 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020) obbliga la firma digitale per gli atti redatti come documenti informatici; un atto cartaceo firmato e poi scannerizzato e trasmesso come allegato alla PEC non è necessariamente assimilabile a un documento informatico che richiede firma digitale.
  • In caso di contestazione formale sulla sottoscrizione di un atto trasmesso via PEC, è opportuno, per sicurezza, predisporre l'atto in formato documento informatico con firma digitale oppure allegare insieme al PDF scansionato copia che renda inequivocabile la sottoscrizione (ove consentito), e documentare la modalità di trasmissione.
  • Se si riceve un provvedimento di inammissibilità emanato dal giudice di primo grado, conviene valutare immediatamente impugnazione per vizio di competenza ovvero ricorso per Cassazione per nullità derivante da incompetenza funzionale, poiché tale vizio può portare all'annullamento senza rinvio.
  • Gli aspetti procedurali/formali (firma digitale, modalità di invio via PEC) e quelli di competenza giurisdizionale sono distinti: anche se esistono dubbi sulla correttezza formale dell'atto, la decisione sulla sua ammissibilità deve essere adottata dall'organo competente; in assenza di questo ordine, la relativa pronuncia è annullabile.

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