Cassazione Civile, Ordinanza n. 30434/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso accettata dai controricorrenti e, richiamato l'art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. In considerazione dell'accettazione della rinuncia, la Corte ha escluso la pronuncia sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (committenti)
La controversia
La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei committenti, poi opposto da questi ultimi. La Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'opposizione e aveva anche ordinato alla società opposta la restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza poi riformata. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. Tuttavia, prima della decisione sul merito del ricorso, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore; i controricorrenti hanno accettato tale rinuncia con sottoscrizione in calce all'atto.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità; in tal caso la Corte non provvede sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente proposta dalla parte ricorrente e accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio.
- L'accettazione della rinuncia esclude, salvo diversa statuizione espressamente prevista, la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso né entra nel merito della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30377/2022 del 17/10/2022
- ordinanza_civile · 17 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30383/2022 del 17/10/2022
- ordinanza_civile · 17 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30410/2022 del 17/10/2022
- ordinanza_civile · 17 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30415/2022 del 17/10/2022
- ordinanza_civile · 17 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30418/2022 del 17/10/2022
- ordinanza_civile · 17 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30419/2022 del 17/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →