Cassazione Penale, Ordinanza n. 30755/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto sulla determinazione della pena per rapina. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello limitatamente alla quantificazione della pena per il reato di rapina contestato al capo b). In particolare, la difesa ha sostenuto che il giudice di merito avrebbe errato nel determinare la pena base, assumendo una cornice edittale non corretta e facendo riferimento al minimo edittale dell'art. 628, comma 4, c.p. La Corte rileva però che il motivo è infondato perché dagli atti e dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la pena base di anni 7 di reclusione non è stata fissata sulla base del minimo edittale del comma 4, bensì sulla cornice del comma 3, tenendo conto del concorso di circostanze bilanciabili e non bilanciabili e collocando la pena in misura di poco superiore al minimo per le ragioni esposte dai giudici di merito. Il motivo è inoltre qualificato come meramente reiterativo di questioni già esaminate e risolte in appello.
Norme richiamate
La pena base per il reato di rapina è stata correttamente individuata nella cornice edittale del comma 3, non nel minimo edittale del comma 4, tenendo conto del concorso di circostanze bilanciabili e non bilanciabili.
La difesa lo indicava come parametro errato per la determinazione della pena base; la Corte esclude che sia stato effettivamente utilizzato dal giudice di merito.
È la cornice edittale correttamente applicata per la quantificazione della pena base, con determinazione poco sopra il minimo.
Massime di principio
- Quando la censura riguarda la quantificazione della pena, il ricorso è inammissibile o infondato se la doglianza si fonda su un presupposto fattuale smentito dalla motivazione della sentenza impugnata.
- Il giudice di merito può determinare la pena base all'interno della cornice edittale corretta, valorizzando il concorso di circostanze bilanciabili e non bilanciabili e collocando la pena poco sopra il minimo edittale per le ragioni specificamente indicate.
- È meramente reiterativo, e quindi non idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso, il motivo che ripropone in cassazione questioni già correttamente esaminate e risolte dal giudice di appello.
- La doglianza sulla dosimetria della pena non può essere accolta quando non individua un vero errore di diritto, ma si risolve in una contestazione della valutazione di merito già congruamente motivata.
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