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Sentenza

Sentenza n. 4391/2026 - Roma, Sezione 3B

PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INERZIA, nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Romania finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso A046 SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Giustizia amministrativa202509071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e, senza esaminare nel merito la legittimità del silenzio amministrativo né la fondatezza della pretesa al riconoscimento del titolo, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della definizione in rito, delle posizioni espresse dalle parti e delle circostanze della controversia.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inerzia del Ministero sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso A046

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania e finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso A046, relativa alle scienze giuridiche ed economiche nella scuola secondaria di secondo grado. Successivamente, con atto notificato e depositato il 13 novembre 2025, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio, secondo quanto dichiarato dal Collegio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata e notificata o depositata, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio senza esaminare nel merito la domanda proposta.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione integrale, tenendo conto della definizione in rito, delle posizioni espresse dalle parti e delle circostanze della causa.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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