Cassazione Civile, Ordinanza n. 25713/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicatario)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione collegata al rilascio di un immobile trasferito in una procedura esecutiva immobiliare. Nell'ambito di tale giudizio, il soggetto che si riteneva pregiudicato ha proposto querela di falso incidentale contro il decreto di trasferimento e contro i verbali di rilascio, sostenendo: che nel decreto fosse falsamente indicato l'aggiudicatario del Lotto B; che fosse falso l'attestato pagamento del prezzo e il trasferimento del bene in piena ed esclusiva proprietà, anche in relazione alla dichiarazione di esclusione dalla comunione legale dei beni; che fossero falsi i successivi verbali di rilascio. Il tribunale ha respinto la querela, e la corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: violazione delle norme sul procedimento e sul contenuto del ricorso, assumendo che il pubblico ministero si fosse espresso solo dopo la pubblicazione della decisione; violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e di altre norme, perché i giudici di merito avrebbero deciso su un verbale di vendita non impugnato anziché sul decreto di trasferimento; violazione delle norme sul pagamento del prezzo, sul mutuo ipotecario e sull'esclusione dalla comunione legale, sostenendo che il pagamento sarebbe avvenuto solo con il mutuo successivo e che il decreto ometteva un riferimento obbligatorio; estensione delle stesse censure ai verbali di rilascio; violazione del diritto di difesa e dell'art. 342 c.p.c. per asserita compressione del contraddittorio in appello; illegittimità della condanna alle spese, alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato. Il resistente ha chiesto il rigetto e ha anche eccepito l'inammissibilità della querela di falso, deduzione che la Corte ha ritenuto nuova e inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque non specificamente formulate tutte le censure, perché dirette in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, in presenza di doppia conforme di merito. In particolare ha affermato che: il primo motivo non individuava una vera violazione di legge ma contestava la ricognizione fattuale del parere del P.M.; il secondo e il terzo motivo miravano a rimettere in discussione l'apprezzamento probatorio del verbale di vendita, del pagamento del prezzo, del mutuo e della dichiarazione di esclusione dalla comunione legale; il quarto motivo era travolto dall'inammissibilità dei precedenti; il quinto non spiegava specificamente quali norme fossero violate e si limitava a ribadire le doglianze di merito; il sesto non censurava le ragioni autonome della condanna alle spese e dell'art. 96, comma 3, c.p.c. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando abuso del processo per la riproposizione in cassazione delle stesse questioni già respinte nei gradi di merito, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
comma 1, n. 4; comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica specificamente le norme violate, le affermazioni della sentenza in contrasto con esse e i documenti rilevanti, nonché quando le doglianze sono generiche o nuove.
comma 1, nn. 3 e 5; comma 4
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per contestare la mera ricognizione dei fatti; il vizio motivazionale è comunque precluso nel caso di doppia conforme nei limiti richiamati dalla Corte.
La censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice di merito resta nell'ambito del thema decidendum e valuta soltanto la sufficienza o idoneità della prova addotta.
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, ma la Corte ha escluso che vi fosse un effettivo vizio di diritto, trattandosi di contestazione fattuale.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza che emergesse una reale violazione processuale distinta dalla contestazione del fatto.
Richiamato con riguardo al momento di precisazione delle conclusioni e al parere del P.M., ma la censura è stata ritenuta meramente fattuale.
Richiamato con riguardo al deposito delle conclusioni e del parere del P.M., ma senza specifica violazione di diritto.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del giusto processo, ma le doglianze non hanno mostrato una concreta lesione del contraddittorio o della motivazione.
Richiamato nelle censure relative alla procedura esecutiva e alla querela di falso, ma non è stata ravvisata una sua violazione idonea a incidere sulla decisione.
La Corte ha escluso la violazione dell'onere della prova perché il ricorrente mirava soltanto a rivalutare le risultanze documentali già esaminate dai giudici di merito.
Il Tribunale poteva adottare i provvedimenti conseguenti alla valutazione della querela di falso; la relativa doglianza è stata respinta perché basata su una premessa di merito non condivisa.
Il mutuo successivo e svincolato dalla procedura esecutiva non imponeva, secondo la Corte, la menzione nel decreto di trasferimento.
La dichiarazione dei coniugi era stata utilizzata per l'esclusione del bene dalla comunione legale; anche a voler discutere della tempestività, la Corte ha rilevato che ciò non rendeva falso il decreto.
La censura sull'appello è stata ritenuta generica perché non indicava specificamente la violazione della forma e del contenuto dell'atto di gravame.
Le spese seguono la soccombenza e la condanna è stata confermata in ragione dell'esito sfavorevole dell'impugnazione.
La condanna ha natura sanzionatoria e indennitaria e può essere irrogata quando l'impugnazione integri abuso del processo, anche per la riproposizione insistita di questioni già respinte in merito.
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
L'eventuale accoglimento del capo principale avrebbe travolto i capi dipendenti, secondo il richiamo operato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile se si traduce, in concreto, nella contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
- La censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. richiede di individuare specificamente le affermazioni della sentenza in contrasto con la norma invocata e di spiegare il contrasto; non basta indicare astrattamente le disposizioni asseritamente violate.
- In presenza di doppia conforme, non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato nei gradi di merito.
- L'ultrapetizione non sussiste quando il giudice resta nell'ambito del petitum e decide che la prova addotta è inidonea a dimostrare il fatto costitutivo dedotto.
- Ai fini della falsità di un decreto di trasferimento emesso in esecuzione forzata, rileva il contenuto del provvedimento e la prova dell'inesattezza dell'attestazione, non la mera esistenza di atti successivi o di modalità di provvista del prezzo non incidenti sul versamento tempestivo del saldo.
- La menzione nel decreto di trasferimento di eventi successivi all'emissione dell'atto non è esigibile; il giudice non può attestare un fatto non ancora verificatosi.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere applicata in cassazione quando l'impugnazione riproponga insistentemente censure già respinte, senza porre questioni nuove di diritto, integrando abuso del processo.
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