Cassazione Penale, Sentenza n. 42817/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia (18/07/2024) che ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto (20/10/2023) di proroga della sottoposizione a visto della corrispondenza in arrivo e in partenza e di inibizione della fruizione della stampa locale. Denuncia violazione degli articoli 18-ter e 41-bis dell'ordinamento penitenziario in relazione all'art. 15 Cost., sostenendo che la decisione dei giudici di merito si fonda su motivazione inadeguata e meramente richiamativa (richiamo al regime differenziato e al provvedimento ministeriale) senza una motivazione concreta e specifica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il ricorso privo di autosufficienza perché non allegava gli atti necessari e non contestava in modo specifico e argomentato la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Ha confermato che la sottoposizione al "visto di censura" è obbligatoria per legge e che, quindi, la motivazione del provvedimento può essere sintetica. Ha altresì ritenuto adeguata la limitazione nella ricezione della stampa locale alla luce del D.M. 17.10.2023 e del consistente curriculum criminale dell'imputato (appartenenza/collegamento con il clan "Piscopo", articolazione territoriale di Vittoria riconducibile a "cosa nostra" gelese), nonché del pericolo di mantenimento di contatti illeciti e della rilevanza per la sicurezza pubblica e carceraria. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 18-ter Ordinamento penitenziario
La corte indica che le misure previste possono prevedere il controllo della corrispondenza e che la sottoposizione al visto di censura, se prevista dalla legge, consente una motivazione anche sintetica
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Il regime differenziato e le relative limitazioni (correspondence control, restrizioni ai contatti e alla stampa) trovano fondamento nelle norme speciali volte a contrastare fenomeni di criminalità organizzata; la misura è stata ritenuta giustificata per la qualità del detenuto
art. 15 Costituzione
La presunta lesione della libertà di stampa e corrispondenza è stata valutata alla luce della normativa penitenziaria specialmente quando la limitazione è prevista dalla legge e finalizzata alla sicurezza; pertanto non è stata ravvisata violazione costituzionale
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Il vizio dedotto (motivatione insufficiente) è stato considerato non specifico e apparente ai sensi della normativa che disciplina i motivi di cassazione
Applicazione della norma che impone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione
D.M. 17.10.2023 (provvedimento ministeriale citato)
Il decreto ministeriale è stato ritenuto ancora attuale e idoneo a giustificare la proroga delle misure di controllo (visto di censura e divieto di stampa locale) in ragione del profilo di pericolosità e dei legami mafiosi del ricorrente
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 (Boutartour Sami)
Richiamata per il principio secondo cui la Cassazione non può accogliere motivi che rappresentano la reiterazione di censure già affrontate e respinte dal giudice di merito; occorre specificità e funzione critica argomentata
Massime di principio
- Quando si impugnano misure derivanti dal regime 41-bis o dalla sottoposizione al "visto di censura", il giudice di legittimità ammette motivazioni anche sintetiche se la misura è espressamente prevista dalla legge
- Per ottenere l'accoglimento in cassazione è necessario formulare motivi specifici, autosufficienti e corredati dagli atti: la mera reiterazione di censure già respinte dal giudice di merito o l'asserita genericità della motivazione non sono sufficienti
- Le limitazioni alla fruizione della stampa locale o al libero scambio di corrispondenza possono essere legittimamente giustificate dalla necessità di interrompere canali comunicativi collegati ad attività di criminalità organizzata, specie se supportate da provvedimenti ministeriali che documentano il curriculum criminale e i legami mafiosi
- Chi impugna deve confrontarsi espressamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e fornire elementi concreti per dimostrare l'inadeguatezza o la sproporzione della misura; è utile allegare gli atti e i documenti citati per rendere il ricorso autosufficiente
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, è frequente l'applicazione della condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque valutare la fondatezza e l'autosufficienza del ricorso prima di proporlo
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